730/2021: ARRIVA IL SUPERBONUS NEL QUADRO E

730/2021: ARRIVA IL SUPERBONUS NEL QUADRO E
Nel modello 730 di quest’anno è possibile inserire le spese rientranti nel superbonus e nel bonus facciate.
Il superbonus e il bonus facciate dovranno essere indicati nel modello 730/2021 all’interno delle sezioni del quadro E, che accoglie gli oneri e le spese.
L’indicazione nel modello dichiarativo riguarda esclusivamente le spese sostenute nel 2020 per le quali il contribuente ha deciso di fruire dei benefici diretti, o della detrazione fiscale.
Nel caso in cui si usufruisca dell’agevolazione indirettamente, cioè optando per la cessione del credito o lo sconto in fattura, le spese non dovranno confluire nel modello 730/2021, ma gli oneri sostenuti per i diversi interventi, restano oggetto di specifica solo nella Comunicazione on-line.
Nonostante le novità, il modello 730 di quest’anno non è stato oggetto di un grandi modifiche, ma l’Agenzia ha preferito lasciare invariata la struttura della sezione che ospita i bonus immobili, cioè il quadro E, sezioni III-A e IV.
Per accogliere il superbonus è stata inserita una specifica casella all’interno delle sezioni per individuare i casi in cui spetta una detrazione con la percentuale maggiorata, ovvero per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per interventi aventi i requisiti per fruire della detrazione al 110%.
Ricordiamo che è stato l’art. 119, D.L. n. 34/2020 a introdurre la nuova disciplina del superbonus, una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute a fronte di specifici interventi, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio.
L’agevolazione riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (termine ulteriormente prorogato dalla legge di Bilancio 2021).
La legge di Bilancio 2020 aveva introdotto il bonus facciate che prevede la detraibilità del 90% delle spese sostenute per interventi di restauro o recupero della facciata degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.
Nel modello 730/2021, il contribuente dovrà evidenziare, durante la compilazione, se per le spese sostenute compete una detrazione:
- ordinaria (come nel caso delle spese sostenute fino alla data del 30 giugno 2020);
- maggiorata (come nel caso di superbonus, per quelle sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2020).
La sezione del quadro E che accoglie il bonus facciate è la III-A e, precisamente, i righi da E41 a E43 in cui, distinto per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di intervento del patrimonio edilizio, il contribuente deve fornire le informazioni necessarie a individuare l’anno in cui sono state sostenute le spese ovvero la data di fine lavori, qualora si tratti di acquisto di unità immobiliari facenti parte di fabbricati totalmente ristrutturati.
Nel dettaglio, per ogni rigo necessario occorre indicare:
- in colonna 1 – Anno: l’anno 2020 in cui sono state sostenute le spese;
- in colonna 2 – Tipologia: la tipologia d’intervento e nello specifico il codice 15;
- in colonna 9 – Importo spesa: l’intero importo delle spese sostenute nell’anno riportato in colonna 1, vale a dire il 2020.
È utile sottolineare che, relativamente al modello 730/2021, il superbonus riguarda le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per le quali il contribuente vuol fruire direttamente della relativa detrazione fiscale del 110%, in cinque anni, e in quattro quote annuali di pari importo.
Di conseguenza, restano escluse, e non dovranno essere dichiarate, le eventuali spese sostenute per interventi per le quali il contribuente, in alternativa alla detrazione diretta, ha optato per la cessione o lo sconto in fattura inviando la Comunicazione on-line all’Agenzia delle Entrate.
La sezione III-A accoglie, tra le altre, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche per cui è possibile fruire del superbonus del 110% introdotto dal decreto Rilancio.
Infine, tra gli oneri che fruiscono della detrazione maggiorata si evidenziano:
- le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure di autorizzazione sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017: per queste spese la detrazione prevista è elevata al 110%;
- le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, cui si applica l’aliquota del 110% nei seguenti casi:
- a) per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici pubblici e privati previsti dalla normativa;
- b) installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati al 110%.
Attenzione: fra le indicazioni da fornire, acquisisce particolare rilevanza il dato riportato in colonna 2, cioè il codice che identifica la tipologia di intervento realizzato.