ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO: POSSIBILE DETRAZIONE SPESA NEL 730

ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO: POSSIBILE DETRAZIONE SPESA NEL 730

ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO: POSSIBILE DETRAZIONE SPESA NEL 730

A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

La detrazione, che spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR, è calcolata su un importo complessivamente non superiore a 250 euro.

Il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione pari a 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a carico; tale importo costituisce, inoltre, anche il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico.

In applicazione del principio di cassa, la detrazione è calcolata sulla spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisto dell’abbonamento, indipendentemente dal periodo di validità dello stesso (es. abbonamento acquistato nel mese di dicembre 2019 con validità dal 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020); non possono essere indicate, invece, le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2020 (punti da 701 a 706) con il codice 40.

TIPOLOGIA DI SPESA

Ai fini della detrazione, per “abbonamento” si intende un titolo di trasporto che consenta di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato; la detrazione spetta, quindi, per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.

La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per l’acquisto:

  • di titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore;
  • delle cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.

Ai fini della detrazione, inoltre, per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.

DOCUMENTAZIONE

La spesa sostenuta e la data di sostenimento sono documentate dal titolo di viaggio e, se non riportate nel titolo di viaggio, dalla ricevuta di pagamento dell’abbonamento; deve essere documentata, inoltre, la durata dell’abbonamento.

Se la ricevuta di pagamento è intestata a un familiare a carico deve essere prodotta anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000 con l’indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa; in assenza dell’indicazione della data di sostenimento della spesa, la stessa si presume sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell’abbonamento (ad es., per un abbonamento nominativo che assuma validità dal 1° luglio 2018, la spesa si riterrà sostenuta in tale data).

In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio nominativo realizzato in formato elettronico, dalla documentazione in possesso del contribuente devono risultare le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso, ovvero:

  • soggetto utilizzatore,
  • periodo di validità,
  •  spesa sostenuta,
  • data di sostenimento della spesa.

 Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta documentazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell’avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell’abbonamento allo stesso intestato.

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