ACQUISTO AUTO DISABILI: IVA AL 4% ANCHE IN ATTESA DI DOCUMENTAZIONE

ACQUISTO AUTO DISABILI: IVA AL 4% ANCHE IN ATTESA DI DOCUMENTAZIONE

ACQUISTO AUTO DISABILI: IVA AL 4% ANCHE IN ATTESA DI DOCUMENTAZIONE

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 466 del 7 luglio 2021, precisa che la maggiore imposta potrà essere recuperata tramite l’emissione di una nota di variazione in diminuzione da parte del venditore.

1. IL QUESITO

Il contribuente ha comperato l’auto, con fattura ad aliquota piena, il 28 settembre 2020, senza chiedere al venditore l’applicazione delle agevolazioni per il figlio minore portatore di handicap in situazione di gravità e fiscalmente a carico. Il 31 agosto ha richiesto all’Inps la visita alla commissione medica integrata, sulla base del certificato medico del pediatra datato 20 agosto 2020. A gennaio 2021 la commissione medica ha riconosciuto il figlio portatore di handicap in situazione di gravità e minore invalido con necessità di assistenza continua con attribuzione dell’indennità di accompagnamento a decorrere dal 31 agosto 2020.

L’istante ha tre quesiti da porre:

  • chiede se può usufruire dell’aliquota Iva del 4% prevista a favore dei disabili nonostante la fattura di vendita del veicolo sia stata emessa prima della richiesta di visita medica alla commissione medica integrata Inps e se, di conseguenza, può chiedere al concessionario l’emissione di una nota di credito e il rimborso delle imposte pagate di trascrizione sui passaggi di proprietà e dell’imposta di bollo pagate;
  • in caso del via libera al trattamento agevolato, vuole sapere se la detrazione Irpef è pari al 19% dell’importo pagato comprensivo di Iva oppure no, e come la detrazione vada indicata nel modello 730/2021 in presenza di una fattura di vendita relativa al 2020 e una nota di credito 2021;
  • infine, il contribuente chiede se in tal caso possa beneficiare della detrazione Irpef del 19% e se questa vada calcolata sul prezzo comprensivo di Iva oppure al netto dell’imposta.

2. LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’AdE assicura che l’istante non perderà l’Iva ridotta.
Nel caso specifico, dalla documentazione presentata dall’istante emerge che, alla data dell’operazione, sussistevano già i presupposti per usufruire del beneficio fiscale. Il verbale dell’Inps che accerta l’handicap del minore e riconosce l’indennità di accompagnamento a suo favore a decorrere dal 31 agosto 2020, data di presentazione dell’istanza di visita all’Inps, prende infatti le mosse dal certificato del pediatra del 20 agosto 2020.

In conclusione:

  • l’Agenzia conferma che l’istante può richiedere al concessionario una nota di variazione in diminuzione, visto che ha ottenuto la documentazione necessaria per usufruire del beneficio soltanto successivamente all’acquisto;
  • per quanto riguarda l’Irpef, il contribuente può detrarre il 19% della spesa (fino un costo massimo di 18.075,99 euro) comprensiva di Iva e può usufruire dello sconto per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

Di conseguenza, se la nota di credito viene emessa prima della presentazione del 730/2021, l’istante dovrà indicare la detrazione spettante considerando l’aliquota del 4%, nel quadro E, al rigo E4.
Se la nota di credito arriva quando la dichiarazione è già stata presentata, la detrazione deve essere determinata sull’importo della fattura di vendita del 2020 e, quindi, con Iva al 22% ed è necessario provvedere alla restituzione della detrazione parzialmente non spettante tramite presentazione del modello 730/2021 integrativo.
In tal caso è dovuta la sanzione da 250 a euro 2mila euro;

  • inoltre, l’AdE precisa che le agevolazioni riguardanti il bollo auto e l’imposta di trascrizione, sono di competenza, rispettivamente, delle Regioni e delle Province ed è, quindi, a tali istituzioni che l’istante, deve rivolgersi.