ACQUISTO CASE ANTISISMICHE: TEMPISTICHE PER OTTENERE LA DETRAZIONE

ACQUISTO CASE ANTISISMICHE: TEMPISTICHE PER OTTENERE LA DETRAZIONE

ACQUISTO CASE ANTISISMICHE:  TEMPISTICHE PER OTTENERE LA DETRAZIONE

Affinché l’acquirente di un’unità immobiliare possa beneficiare della detrazione, l’atto di acquisto, deve essere stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione.

IL QUESITO

Una società di costruzione di edifici residenziali e non residenziali vuole eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio nel rispetto delle condizioni richieste dall’articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013, per poter consentire ai futuri acquirenti di fruire delle detrazioni previste dalla norma.La società istante chiede se ci sia un limite entro il quale perfezionare l’acquisto dell’immobile su cui è stato effettuato l’intervento.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La normativa in materia stabilisce che i beneficiari dell’agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati interventi edilizi.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, con la circolare n. 24/2020, è stato chiarito il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle “case antisismiche”, cioè delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici, effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

L’Agenzia, riguardo al caso in esame, chiarisce che affinché l’acquirente dell’unità immobiliare possa beneficiare della detrazione è necessario che l’atto di acquisto relativo all’immobile su cui sono stati effettuati i lavori sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione.