ANTICIPAZIONE AMMORTIZZATORI COVID-19: ECCO LE MODALITÀ

ANTICIPAZIONE AMMORTIZZATORI COVID: ECCO LE MODALITÀ
L’anticipata fruizione rispetto alla data del 1° settembre 2020 degli ammortizzatori sociali emergenziali per Covid-19 è possibile unicamente a condizione della integrale fruizione dei periodi precedentemente concessi.
L’anticipatafruizione rispetto alla data del 1° settembre 2020 degli ammortizzatori sociali emergenziali per Covid-19 – Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), Assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) – è possibile unicamente a condizione della integrale fruizione dei periodi precedentemente concessi.
L’art. 1, comma 1, del D.L. n. 52/2020 ha esteso la possibilità di anticipare la richiesta dei trattamenti di sostegno al reddito, estendendola così a tutti settori, “esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane” oltre che degli ulteriori periodi concessi perle zone rossa e gialla.
Il godimento integrale degli ammortizzatori sociali nella disponibilità del singolo datore diventa quindi una pre-condizione necessaria alla fruizione, in anticipo rispetto al mese di settembre, delle ulteriori 4 settimane concesse dal legislatore; sulla base di questo presupposto il datore di lavoro dovrà quindi verificare che la condizione sia stata rispettata prima di ricorrere a tale ulteriore periodo.
Per i datori di lavoro ammessi alla CIGO e all’Assegno ordinario, eventuali residui non fruiti dei periodi precedenti (14 settimane o periodi aggiuntivi delle zone rossa o gialla) potrebbero essere richiesti secondo le modalità tecniche stabilite dall’Inps con la circolare n. 58/2009 permettendo, così, il verificarsi della condizione.
Molte Regioni, però, non permettono di usufruirne nonostante che l’Inps ne avesse annotato la facoltà; l’Istituto aveva infatti precisato che “considerato che il periodo di cassa integrazione in deroga è espresso in settimane, le Regioni, a cui compete la concessione della prestazione, previa verifica che le aziende non abbiano già usufruito dell’intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite complessivo delle 9 o 13 settimane di concessione.
Si auspica, ora, che Inps e Ministero del Lavoro vogliano chiarire la questione per favorire un’applicazione omogenea della disciplina.