ANTICIPO TFS/TFR: ECCO LE PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE

ANTICIPO TFS/TFR: ECCO LE PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE

ANTICIPO TFS/TFR: ECCO LE PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE

L’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 dispone che i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo dell’indennità di fine servizio maturata, nella misura massima di 45.000,00 euro o all’importo spettante qualora la predetta indennità sia di importo inferiore.

Con la circolare n. 134 del 25 novembre 2020 l’INPS fornisce le prime indicazioni operative, contenente le modalità di attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 23, in relazione all’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata.

SOGGETTI LEGITTIMATI

Legittimati a chiedere l’anticipo del TFS/TFR non ancora liquidato sono gli ex dipendenti dell’Istituto che cessano dal servizio o che sono cessati dal servizio, anche prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019:

  • con diritto a pensione per raggiungimento dei requisiti previsti dal decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge Fornero,
  • o con diritto a pensione per quota 100 come previsto dall’articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019.

Sono legittimati all’erogazione le Banche e gli Intermediari finanziari che aderiscono all’Accordo Quadro, approvato con il D.P.C.M. del 19 agosto 2020.

OGGETTO DELL’ANTICIPO

Può essere oggetto di cessione bancaria l’importo del TFS/TFR pari a 45.000,00 euro ovvero all’importo spettante all’ex dipendente dell’Istituto, nel caso in cui l’indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore, detratti eventuali debiti nei confronti dell’Inps noti prima della notifica della cessione.

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO

Al fine di consentire l’individuazione dell’importo cedibile è necessario che l’interessato richieda all’Istituto la quantificazione del TFS/TFR spettante, che costituisce certificazione del credito cedibile. La richiesta della quantificazione può essere effettuata esclusivamente on line, direttamente dall’interessato o per il tramite di un Istituto di Patronato.

L’interessato può accedere ai servizi on line dell’Istituto, autenticandosi con PIN, SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. Dopo l’autentificazione, la selezione del servizio all’interno del portale stesso può essere effettuata digitando il termine “Quantificazione” nell’apposito campo di ricerca. L’interessato potrà quindi selezionare, a seconda che sia in regime di TFS o di TFR, uno dei due servizi dedicati:

  • “Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS”, se è in regime di TFS;
  • “Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR – domanda”, se è in regime di TFR.

COMUNICAZIONI DELL’ISTITUTO

L’Istituto entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR comunica al Richiedente, anche telematicamente:

  • la certificazione del diritto al TFS/TFR e del relativo ammontare complessivo, con indicazione delle date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell’importo in unica soluzione e del relativo ammontare;
  • l’eventuale rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti di accesso all’anticipo TFS/TFR ai sensi del citato decreto-legge n. 4/2019 e del D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51;
  • l’indicazione dell’indirizzo PEC dell’Istituto al quale indirizzare le comunicazioni.

Nei casi di accesso alla pensione con il requisito “quota 100”, il Richiedente deve acquisire dall’Istituto la certificazione della data di riconoscimento del TFS/TFR, tenuto conto del momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

CALCOLO PRESTAZIONE

Ai fini della quantificazione dell’importo cedibile, il calcolo del TFS/TFR spettante viene effettuato a livello centrale dalla Direzione centrale Risorse umane.

L’importo complessivamente cedibile sarà nettizzato degli eventuali debiti verso l’Istituto, nonché debiti diversi, quali pignoramenti e/o prestiti di finanziarie ecc., escludendoli pertanto dal netto cedibile.

QUOTA CEDIBILE

Alla cessazione del rapporto di lavoro, tra le possibilità di rimborso – totale o parziale – del debito residuo del prestito e/o del mutuo vi sono il recupero sulle competenze spettanti a titolo di trattamento di fine servizio o fine rapporto ovvero le trattenute sui ratei di pensione,

  1. Prestiti. Rimborso totale con utilizzo del TFS/TFR.
    Il vigente Regolamento per la concessione dei prestiti al personale prevede che, in via ordinaria, all’atto della cessazione dal servizio, l’Istituto interrompe l’ammortamento del prestito fino all’erogazione della prima rata del TFS/TFR ed il debito residuo viene estinto in un’unica soluzione, qualora il relativo ammontare trovi capienza nel primo importo annuale netto dei predetti trattamenti.
  2. Prestiti. Rimborso mensile mediante pensione.
    Il dipendente ha, inoltre,  la facoltà di optare per il rimborso del prestito mediante i ratei di pensione fino alla naturale scadenza del termine stabilito all’atto della concessione del prestito.
  3. Mutui edilizi al personale.
    Su domanda, presentata dal dipendente tassativamente nel penultimo mese di servizio, l’Istituto può autorizzare il rimborso del mutuo interrompendo il piano di ammortamento e recuperando, sul 60% del totale lordo degli importi spettanti a titolo di TFS/TFR, le rate che risultino scadute al momento della liquidazione dei predetti trattamenti

PROCEDURA PER LA DOMANDA

Il Richiedente in possesso della certificazione presenta la domanda di anticipo del TFS/TFR alla Banca o all’Intermediario con le modalità definite nell’Accordo Quadro, indicando il conto corrente a lui intestato o cointestato sul quale accreditare l’importo finanziato.

La Banca o l’Intermediario, acquisita la documentazione comunica all’Istituto e al Richiedente:

  • la presentazione della domanda di anticipo del TFS/TFR da parte del Richiedente
  • l’accettazione della proposta di contratto di anticipo del TFS/TFR.

L’Istituto, entro il termine perentorio di trenta giorni, effettuate le necessarie verifiche e acquisita la garanzia del Fondo, comunica alla Banca o all’Intermediario la presa d’atto dell’avvenuta conclusione del contratto di anticipo del TFS/TFR e rende indisponibile l’importo dell’anticipo del TFS/TFR per successive operazioni sullo stesso.

La proposta di contratto di anticipo del TFS/TFR non può essere accettata dalla Banca o dall’Intermediario nei seguenti casi:

  • l’impossibilità per la Banca di ottenere la cessione del TFS/TFR nella misura richiesta nella proposta di contratto di anticipo del TFS/TFR presentata dal Richiedente, sulla base delle informazioni comunicate dall’Istituto;
  • il Richiedente è registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della Centrale Rischi della Banca d’Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente utilizzati dalla stessa Banca o dall’Intermediario per analoghe tipologie di finanziamento;
  • il TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, è di spettanza del coniuge separato o divorziato;
  • l’impossibilità per la Banca o per l’Intermediario di perfezionare l’operazione creditizia in favore del Richiedente secondo la normativa vigente.

FONDO DI GARANZIA

È previsto, a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dalla banca o dagli intermediari finanziari, l’istituzione di un Fondo di garanzia nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l’anno 2019. La garanzia del fondo copre l’80% dell’importo dell’anticipo del TFS/TFR ed è affidato in gestione all’INPS.