APICOLTURA: I RICAVI NON TASSABILI

I ricavi dell’apicoltura svolta in un comune montano non sono tassabili se il numero di alveari è meno di 20.
Lo conferma l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 359 del 30 agosto 2019. Si tratta di una agevolazione fiscale nell’ottica di promozione dell’apicoltura per la tutela della biodiversità e dell’ecosistema, nonché dell’integrazione del reddito in zone montane.
Pertanto, i ricavi dalla vendita di miele così prodotto, a privati, su mercati o negozi, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, se lo svolgimento dell’attività avviene in comuni montani (legge n. 205/2017) e con un massimo di 19 alveari, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 511).