APPRENDISTATO DI I° LIVELLO: NIENTE TRASFORMAZIONE IN ALTA FORMAZIONE E RICERCA

APPRENDISTATO DI I° LIVELLO: NIENTE TRASFORMAZIONE IN ALTA FORMAZIONE E RICERCA
È possibile procedere, in assenza di espliciti riferimenti normativi, alla “trasformazione” del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, o consentire la successione di due contratti della stessa tipologia di apprendistato duale finalizzati al conseguimento di titoli di studio successivi?
A questa richiesta di parere avanzata da Confindustria Piemonte, con la nota n. 1026 del 23 novembre 2020, risponde l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sentito il parere dell’ufficio legislativo del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il Dlgs 81/2015 ammette espressamente la trasformazione di una tipologia di apprendistato in un’altra ma si tratta di una possibilità che la norma riconosce solo per trasformazione del contratto di apprendistato di I livello – per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica – in apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, nei limiti di durata massima complessiva individuata dalla contrattazione collettiva.
Il Ministero, sul punto, ha evidenziato come nel percorso di apprendimento teorico – pratico proprio dell’apprendistato «rileva…anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore».
Di conseguenza, viene precisato come un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non può pregiudicare l’instaurazione di un successivo rapporto formativo, a patto che la qualificazione che si vuol raggiungere con il nuovo contratto non sia già posseduta all’atto dell’instaurazione del rapporto, in quanto, in tal caso «il contratto di apprendistato sarebbe nullo per l’impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso».
In merito, ricorda la nota, anche la Corte di cassazione, con sentenza 17574/2004, si è espressa ammettendo che «un lavoratore già impegnato con un contratto di natura formativa possa essere parte di un ulteriore contratto che abbia come oggetto altro tipo di formazione, anche se astrattamente rientri nella stessa qualifica contrattuale, purché l’ulteriore contratto sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita».
L’Ispettorato giunge alla risoluzione del caso prospettato ritenendo inammissibile la trasformazione di un contratto di apprendistato di I livello in apprendistato di alta formazione e ricerca, dal momento che tale possibilità è riconosciuta per legge esclusivamente per l’apprendistato professionalizzante.
Al contrario, l’Inl non ritiene preclusa la successione tra le due tipologie contrattuali, ponendo però una condizione, ossia che il piano formativo sia diverso rispetto a quello già portato a termine.