APPRENDISTATO: PER IL 2021 SGRAVIO CONTRIBUTIVO DEL 100%

APPRENDISTATO: PER IL 2021 SGRAVIO CONTRIBUTIVO DEL 100%
Anche per l’anno 2021, ai contratti di apprendistato di primo livello potrà essere riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100%, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
Il contratto di apprendistato di primo livello si rivolge ai giovani che si trovano ancora all’interno del “circuito” scolastico favorendo, tramite un piano formativo realizzato in parte in azienda in parte a scuola, l’opportunità di conseguire uno dei titoli di studio della formazione secondaria, maturando contemporaneamente un’esperienza lavorativa in azienda.
Il contratto di apprendistato di primo livello può essere stipulato in tutti i settori di attività a condizione che gli apprendisti abbiano tra i 15 e i 25 anni.
Lo scopo del contratto è il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria:
- qualifica e diploma professionale;
- diploma di istruzione secondaria superiore;
- certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).
La durata del contratto varia in base alla qualifica o al diploma da conseguire ma in ogni caso non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a 3 anni (4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale).
Il contratto di apprendistato di primo livello può essere prorogato fino a un anno:
- per il consolidamento di competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) o per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
- nel caso in cui al termine del percorso di studi l’apprendista non abbia conseguito il titolo.
Alla fine del contratto, una volta conseguito il titolo, vi è la possibilità di trasformare il contratto in apprendistato di primo livello in un apprendistato professionalizzante ai fini dell’acquisizione della qualificazione professionale ai fini contrattuali.
NOVITÀ 2021
Secondo quanto previsto dall’art. 11 bis del disegno di legge di conversione in legge del decreto Ristori, a partire dal 2021, lo sgravio contributivo sarà pari al 100% dei contributi totali dovuti dal datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori non superiore a 9. L’aliquota di contribuzione INPS, ordinariamente pari al 10%, viene dunque azzerata per i primi tre anni di contratto; dal quarto anno, invece, torna ad applicarsi la contribuzione ordinaria che prevede un’aliquota del 5%.
Nel computo della soglia dimensionale vanno considerati tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoranti a domicilio ed i lavoratori assenti (malattia, infortunio gravidanza), con l’ovvia esclusione dei sostituti, qualora assunti.
I lavoratori a tempo parziale vanno computati pro quota, quelli con contratto a termine in proporzione al periodo di lavoro dedotto in contratto, mentre i lavoratori intermittenti in relazione alle giornate prestate nel semestre precedente).
Sono esclusi dal computo:
- gli apprendisti;
- i lavoratori somministrati;
- i dipendenti assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991.
REQUISITI DATORE
La legittima fruizione del beneficio è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti di base:
- essere in regola con le norme sul “de minimis” (Regolamento UE n. 1407/2013);
- essere in regola con il DURC;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispetto del diritto di precedenza;
- assunzione non derivante da un obbligo di legge o di contratto collettivo;
- nell’unità produttiva interessata all’assunzione non devono essere in corso sospensioni o riduzioni di orario riguardanti lavoratori in possesso della stessa qualifica.