ARRIVA LA WEB TAX: ECCO TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE

ARRIVA LA WEB TAX: ECCO TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE

ARRIVA LA WEB TAX: ECCO TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento prot. n. 13185 in data 15 gennaio 2021riguardante modalità attuative sulla Web Tax

AMBITO APPLICATIVO

L’imposta si applica alla fornitura dei servizi digitali, ma sono esclusi dall’ambito oggettivo dell’imposta i servizi riguardanti:

– la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
– la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
– la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
– la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire, tra l’altro: i sistemi dei regolamenti interbancari; le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo; le sedi di negoziazione all’ingrosso;
– la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi prima indicati;
– lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

Inoltre sono esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta anche le prestazioni di servizi accessori alle operazioni escluse appena indicate.

BASE IMPONIBILE

L’imposta si ottiene applicando l’aliquota del 3 per cento ai ricavi imponibili; a tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta.

Si precisa che:

  • i ricavi imponibili sono assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette;
  • nella determinazione della base imponibile non devono essere considerati i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti, sia residenti sia non residenti nel territorio dello Stato, che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante nel medesimo anno solare; inoltre, non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un’interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.

COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO DELLO STATO

Un ricavo è imponibile se l’utente del servizio digitale è localizzato nel territorio nello Stato. In particolare:

  • per i servizi digitali riguardanti la veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della stessa interfaccia, l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità figura sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio nello Stato, nell’anno solare, per accedere ad una interfaccia digitale;
  • per i servizi digitali riguardanti la messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi, resi attraverso una interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l’utente si considera localizzato nel territorio italiano quando ivi utilizza, nell’anno solare, un dispositivo per accedere all’interfaccia digitale e conclude un’operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo.

VERSAMENTO IMPOSTA

I soggetti passivi dell’imposta sono tenuti al versamento entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili; la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili.

In sede di prima applicazione, come stabilito dal DL 14 gennaio 2021, n. 3, l’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021.

I soggetti passivi dell’imposta provvedono agli obblighi mediante il proprio codice fiscale rilasciato dall’Amministrazione finanziaria italiana, mentre i soggetti passivi non residenti che non siano in possesso del codice fiscale devono richiederne l’attribuzione all’Agenzia delle entrate utilizzando i modelli già in uso per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

OBBLIGHI CONTABILI

I soggetti passivi dell’imposta sono tenuti a rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi imponibili, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni diverse.

Le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi mensili devono essere indicate nel “Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta”.

Le rilevazioni contabili devono essere integrate da una relazione denominata “Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” da redigere su base annua, entro il termine di presentazione della dichiarazione.

RICHIESTA RIMBORSI

Infine, in relazione ai rimborsi, si prevede che le eccedenze di versamento dell’imposta sono richieste tramite la dichiarazione e che in tali casi i rimborsi sono disposti con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 22 novembre 2019; nell’ipotesi in cui non sussista l’obbligo di presentazione della dichiarazione, il rimborso è richiesto tramite istanza da presentare, per i soggetti residenti, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e, per i soggetti non residenti, all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro Operativo di Pescara, entro il termine di decadenza.

Per i soggetti passivi dell’imposta non residenti, stabiliti in Stati non collaborativi e senza stabile organizzazione in Italia, il provvedimento dispone che questi devono presentare istanza di rimborso attraverso il rappresentante fiscale, mentre nel caso di soggetti passivi dell’imposta appartenenti ad un gruppo, che si sono avvalsi della facoltà della designazione, la richiesta può essere presentata attraverso la società designata.

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