ASSEGNI PER INCENTIVI ALL’ESODO: IL TRATTAMENTO FISCALE

Con la circolare n. 10/E del 5 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale degli assegni straordinari corrisposti in forma rateale dal Fondo di solidarietà del personale del settore credito ordinario e cooperativo
1. CHIARIMENTI DELL’ INPS
L’INPS chiarisce che le somme di sostegno al reddito, anche se erogate ratealmente, sono assoggettate a tassazione separata, escludendo però che la tassazione di tali emolumenti sia oggetto di riliquidazione da parte degli uffici finanziari. Quindi, l’Agenzia provvederà ad adeguare le proprie procedure e, gli uffici preposti, procederanno, in autotutela, ad annullare tutte le comunicazioni già inviate nei mesi scorsi con cui è stato chiesto il pagamento di somme relative alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, anche in assenza di istanza da parte dei contribuenti interessati.
2. FINALITÀ FONDO
Ricordiamo che il Fondo assicura, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, una tutela in continuità di rapporto di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Inoltre, il Fondo in questione ha lo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’assicurazione sociale per l’impiego e provvede all’erogazione di assegni straordinari di sostegno al reddito, in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo. Quindi, le somme straordinarie che incentivano all’esodo, sono corrisposte per sostenere il reddito del dipendente che ha cessato in via anticipata il rapporto di lavoro e spettano fino alla maturazione del diritto alla pensione.
3. REGOLE GENERALI
Le prestazioni straordinarie in questione, non possono essere cumulate con altri redditi di lavoro dipendente o autonomo, che derivano da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti. Quindi, nel caso di acquisizione di tali importi da parte del lavoratore nel periodo di fruizione degli assegni straordinari, ne viene revocata la corresponsione. A livello fiscale, a tali erogazioni si applica l’articolo 17 (ora 19) del Tuir, anche se gli assegni sono corrisposti in forma rateale, per cui le somme straordinarie sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota del Tfr. Operativamente, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, su tali emolumenti l’Agenzia delle entrate è tenuta «a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti».
Attenzione: nei mesi scorsi l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a riliquidare l’imposta dovuta sulle prestazioni erogate nel corso dell’anno 2016 dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste Italiane Spa e i contribuenti interessati hanno ricevuto la comunicazione degli esiti della riliquidazione effettuata, con la richiesta di versamento delle somme da essa risultanti. Alla luce delle modifiche apportate dal decreto “Sostegni-bis”, l’Agenzia provvederà ad adeguare le proprie procedure e, gli uffici periferici procederanno, nell’esercizio del potere di autotutela, ad annullare tutte le comunicazioni con cui è stato chiesto il pagamento di somme relative alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, anche in assenza di istanza da parte dei contribuenti interessati.