ASSEGNO DI NATALITÀ: ECCO I CRITERI ISTRUTTORI

ASSEGNO DI NATALITÀ: ECCO I CRITERI ISTRUTTORI
Tutte le domande di assegno di natalità riferite agli eventi avvenuti dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020 si considerano tempestive se presentate entro il 30 agosto 2020
Con il messaggio n. 3104 dell’11 agosto 2020 l’INPS fornisce chiarimenti e precisazioni sui criteri istruttori relativamente alle domande di assegno riferite agli eventi di nascite, adozioni e affidamenti preadottivi avvenuti nelle diverse annualità (dal 2017 al 2020) e fornisce, inoltre, indicazioni sulla sospensione dei termini di cui all’articolo 34 del decreto “Cura Italia”.
1. DOMANDE RIFERITE AGLI EVENTI AVVENUTI NEL 2020
Per gli eventi (nascite, adozioni, affidamenti preadottivi) del 2020 sono previste nuove fasce ISEE e diversi importi dell’assegno di natalità che può ora spettare anche in tutti i seguenti casi: in presenza di ISEE superiore alla soglia massima e in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, per DSU non presentata, per ISEE scaduto, per DSU senza l’indicazione del minore per il quale l’assegno è richiesto, ecc.) e ciò a differenza di quanto previsto nella precedente normativa (attualmente ancora vigente per gli eventi antecedenti al 2020).
Le nuove regole istruttorie sull’ISEE e le nuove fasce ISEE valgono soltanto per gli eventi avvenuti e che avverranno nel 2020.
2. CRITERI ISTRUTTORI IN ASSENZA DI ISEE – 2020
Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di assegno di natalità per i nati o adottati nel 2020 l’abbinamento ad un ISEE non sia possibile per la sua insussistenza, la prestazione viene erogata ugualmente, ma nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo.
In tali situazioni, il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) viene autodichiarato nella domanda di prestazione, con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Le Strutture territoriali dell’INPS, come di consueto, effettuano i controlli sulle varie autodichiarazioni e procedono alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell’eventuale indebito.
Qualora l’ISEE venga presentato successivamente, l’importo dell’assegno può essere integrato dalla differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.
3. CRITERI ISTRUTTORI IN CASO DI ISEE CON OMISSIONI O DIFFORMITA’ – 2020
Dal caso di assenza dell’ISEE minorenni va distinta l’ipotesi rappresentata dalla presenza di ISEE, attestato al momento della domanda o successivamente alla presentazione della stessa, ma che rechi omissioni e/o difformità (c.d. ISEE difforme) relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali autodichiarati.
Si precisa che, ogniqualvolta l’attestazione ISEE minorenni sia rilasciata con omissioni e/o difformità, il richiedente la prestazione può regolarizzare la situazione in una delle seguenti modalità:
- nuova DSU,
- documentazione giustificativa
- rettifica retroattiva o rinvio.
Per gli eventi del 2020 la regolarizzazione può essere effettuata entro il termine di validità della DSU da cui siano derivate le omissioni difformità.
Ciò premesso, per gli eventi 2020 la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE al momento della domanda (o successivamente alla presentazione della stessa) comporta, sempre che sussistano gli altri requisiti di legge, la definizione della domanda in stato “accolta” con la liquidazione dell’importo minimo di 80 euro mensili (o 96 euro in caso di figlio successivo al primo); non opera, quindi, la sospensione per ISEE con omissioni/difformità, che invece permane per le domande riferite ad eventi delle annualità precedenti nel caso in cui sussista un ISEE con omissioni /difformità.
4. CRITERI ISTRUTTORI DOMANDE RIFERITE AGLI EVENTI 2017-2019
Resta fermo che, per le domande riferite agli eventi avvenuti nel 2017 e nel 2019, per i quali la prestazione è ancora in godimento anche nel 2020 per effetto della durata, rispettivamente, triennale e annuale del beneficio, continua ad applicarsi integralmente la normativa di riferimento, pertanto per tali domande:
- è necessaria la presentazione della DSU 2020 ai fini del rinnovo dell’ISEE per l’annualità 2020;
- continua ad essere necessario il possesso di un ISEE minorenni in corso di validità non superiore alla soglia di 25.000 euro anche per l’annualità 2020;
- permane la decadenza della domanda in caso di superamento della soglia di legge di 25.000 euro, ed ove l’utente torni in possesso dei requisiti, salvo i casi di rettifica retroattiva dell’ISEE, è necessaria la presentazione di una nuova domanda (per la disciplina della decorrenza della prestazione si rinvia alla circolare n. 85/2019);
- continuano a valere, anche per l’annualità 2020, le due fasce di ISEE previste dalla sopra citata normativa (in caso di ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro la rata mensile è di 80 euro – o 96 euro in caso di figlio successivo al primo – e se l’ISEE minorenni non è superiore a 7.000 euro la rata mensile è di 160 – o 192 euro in caso di figlio successivo al primo);
- permane la sospensione dell’istruttoria fino alla regolarizzazione da parte dell’utente, in caso di omissioni/difformità, nell’attestazione ISEE 2020.