ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: STOP AUT. ANF. CON MINORI INABILI

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: STOP AUT. ANF. CON MINORI INABILI

Con il messaggio n. 3604 del 4 ottobre 2019, l’INPS ha chiarito un importante nodo sull’Assegno al Nucleo Familiare per un nucleo di cui fanno parte minorenni inabili.

In particolare, l’INPS sostiene che i minori che già beneficiano di Indennità di frequenza potrebbero essere presi in considerazione per ottenere una maggiorazione dell’importo dell’Assegno. Per fare ciò, però, è necessario un parere favorevole dei medici legali INPS. In più un’altra grande novità riguarda l’Autorizzazione ANF.

Infatti, se il minore in stato di inabilità o disabilità ha già ottenuto una valutazione dall’INPS, l’assegno al nucleo familiare può essere richiesto senza la necessità di una autorizzazione ANF. Ma andiamo con ordine.

L’Assegno per il Nucleo Familiare è un beneficio che l’INPS eroga alle famiglie di alcuni tipi di lavoratori e pensionati. L’importo dell’assegno varia in base al numero dei componenti del nucleo e ai redditi percepiti. Il riferimento è fornito da delle tabelle che l’INPS aggiorna ogni anno.

Se nel nucleo familiare ci sono anche membri in condizione di inabilità assoluta e permanente, si ha diritto a una maggiorazione dell’importo. Ma non a tutti era chiaro il funzionamento della maggiorazione nei casi in cui il disabile fosse minore. Perciò, l’INPS ha risposto a questi dubbi con il messaggio  messaggio n. 3604 del 4 ottobre 2019.

In particolare, riferendosi ai diversi gradi di inabilità dei minori, con la circolare n. 203/1988, l’INPS aveva già precisato che un minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età sia da interpretare come quella di un minore che soffra do un alto grado di disfunzione. Questo grado è sua volta paragonabile a quello necessario per ottenere l’assegno di accompagnamento concesso alle persone incapaci di deambulare autonomamente.

D’altro canto, nell’ambito del riconoscimento dell’invalidità civile e dei benefici collegati, la legge n.289 dell’11 settembre 1990 aveva sancito l’Indennità Mensile di Frequenza, che era destinata ai soggetti minori con “persistenti difficoltà a svolgere compiti e funzioni della propria età”.

Perciò, nel caso di infra-diciottenne, e cioè di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cui non si può applicare la graduazione tabellare, questo soggetto è da considerarsi invalido civile parziale se presenta “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”.

Una valutazione del genere, per sua natura, raccoglie situazioni di gravità molto diversificata. E di pari passo, l’aiuto economico previsto risulta di per sé modulato, e alle volte, limitato a tempistiche, anche solo di qualche settimana.

In ogni caso, l’INPS sostiene che non si può prendere una definizione da un ambito della tutela e applicarlo a un’altra solo per un richiamo testuale. Soprattutto perché è necessario che il requisito medico legale rimanga ancorato ad una condizione disfunzionale di gravità severa e certa.

Perciò, riportando il discorso al riconoscimento della maggiorazione di importo degli ANF, anche i soggetti beneficiari di indennità di frequenza possono essere presi in considerazione per il calcolo. Però, visto che il beneficio contiene al suo interno situazioni di gravità molte ampie e diverse, è necessario richiedere “un parere endoprocedimentale all’Ufficio medico legale della Sede” per una analisi del singolo caso. E qui la prima novità.

Infatti, questo compito è stato semplificato. Infatti l’INPS, che ha il ruolo di accertamento definitivo nei casi di invalidità civile, ha perciò a sua disposizione database integrati che contengono tutti i casi. In questa maniera, il medico legale dell’Ufficio ha la possibilità di analizzare tutti i dettagli ritenuti opportuni per ogni singolo caso.

Perciò, la presenza di una invalidità grave o medio/grave deve essere espressa dalla UOC/UOST. E solo in caso di parere positivo da parte di quest’ultimi, si potrà procedere agli ulteriori adempimenti.

Allo stesso tempo, se un minore inabile è già stato valutato e “storicizzato”, non diventa più necessario richiedere l’Autorizzazione ANF quando si fa richiesta dell’assegno al nucleo familiare.