ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI MINORI: GLI ARRETRATI

ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI MINORI: GLI ARRETRATI

ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI MINORI: GLI ARRETRATI

L’INPS ha chiarito gli aspetti operativi relativi alla modalità e alle tempistiche per l’accesso alla nuova misura in vigore dal 1° luglio 2021.

Analizziamo le modalità di presentazione dell’istanza e i tempi da rispettare per fruire appieno della prestazione.

1. BENEFICIARI

Hanno diritto all’assegno temporaneo per i figli i nuclei familiari che non accedono all’ANF e in presenza di figli di età inferiore ai 18 anni, compresi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Il requisito della presenza di figli minori di 18 anni nel nucleo familiare è solo una delle condizioni richieste per l’accesso alla prestazione, in quanto la norma prevede anche la sussistenza, cumulativamente, degli ulteriori seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia e avere a carico figli di età inferiore ai 18 anni compiuti;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

I requisiti sono cumulativi e devono essere presenti non solo al momento della presentazione della domanda ma devono anche persistere ed essere rispettati per tutta la durata del beneficio.

2. MISURA

L’importo dell’assegno temporaneo, mensile, spetta al nucleo familiare e il suo valore è determinato sulla base di una tabella allegata al D.L. n. 79/2021.
La variabilità dell’importo dipende dal valore ISEE e dal numero di figli minori presenti in famiglia (fino a due figli – almeno tre figli).

L’importo mensile è determinato in misura decrescente in quanto:

  • spetta in misura piena in presenza di una soglia ISEE fino a 7.000 euro, per la quale l’assegno spetta nel suo valore massimo di 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli e 217,80 euro per figlio in caso di nuclei familiari più numerosi;
  • decresce all’aumentare della soglia ISEE per scaglioni;
  • si annulla con un ISEE superiore a 50.000,00 euro, indipendentemente dal numero di figli.

Gli importi previsti nell’allegato al decreto devono essere incrementati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità ai sensi della normativa vigente.

3. COMPATIBILITÀ

L’assegno “ponte” è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali (art. 4, D.L. n. 79/2021).

4. PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda per il riconoscimento dell’assegno temporaneo deve essere presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dalla stessa INPS.

L’Istituto, con il messaggio n. 2371/2021 e con la circolare n. 93/2021, ha definito gli aspetti operativi relativi alla presentazione dell’istanza con decorrenza dal 1° luglio scorso.

La domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli Istituti di patronato di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152, sulla base delle specifiche stabilite dall’INPS.

La domanda di assegno temporaneo dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, se si è in possesso del codice PIN dispositivo oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Contact Center Integrato;
  • patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

5. EROGAZIONE

Per quanto concerne l’erogazione dell’assegno temporaneo, l’importo spettante, determinato sulla base della tabella allegata al D.L. n. 79/2021, è corrisposto mediante:

  • accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
  • accredito sulla specifica carta per i nuclei beneficiari di RdC.