ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI MINORI: LA MISURA È LEGGE

ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI MINORI:  LA MISURA È LEGGE

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021 la legge n. 112/2021, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

La normativa in materia dispone che, fino al 31 dicembre 2021, possono presentare domanda i nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare, cioè:

  • lavoratori autonomi, 
  • disoccupati, 
  • coltivatori diretti, 
  • coloni e mezzadri, 
  • titolari di pensione da lavoro autonomo,
  • nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti necessari per avere diritto all’ANF.

La domanda può essere presentata dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, utilizzando i consueti canali: 

  • portale web Inps, utilizzando l’apposito servizio online tramite SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) e PIN Inps rilasciato entro il 1° ottobre 2020; 
  • Contact Center Integrato;
  • Enti di Patronato.

Attenzione: per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno riconosciuti gli arretrati dal 1° luglio. 

La procedura è molto semplice: basterà inserire codice fiscale dei figli minori e l’IBAN su cui accreditare le somme, oltre ad avere un ISEE corrente. Il pagamento sarà effettuato con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN o libretto postale intestati al genitore richiedente.

Attenzione: in caso di genitori separati legalmente o divorziati con affido condiviso, il pagamento è diviso al 50 per cento tra i due genitori, oppure effettuato all’unico genitore richiedente in presenza di un accordo tra di loro. Chi già percepisce il Reddito di Cittadinanza non deve presentare la domanda, in quanto la quota di assegno spettante sarà pagata d’ufficio dall’Inps direttamente sulla carta di pagamento RdC.

Per quanto riguarda coloro che sono già beneficiari di assegno al nucleo familiare, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 sarà loro corrisposta una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.

Ricordiamo che l’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE. In particolare:

  • l’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%;
  • l’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE.

Gli importi dell’assegno sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).