ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI: IN GAZZETTA UFFICIALE

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI: IN GAZZETTA UFFICIALE

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI: IN GAZZETTA UFFICIALE

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto con cui entrano in vigore, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le nuove misure di sostegno per i nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare.

1. REQUISITI

La misura prevede il riconoscimento di un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente possieda congiuntamente dei seguenti requisiti:

  1. con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:
    • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
    • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
    • essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
    • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  2. con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE.

2. IMPORTO

L’importo dell’assegno è stabilito applicando la tabella allegata al decreto in base alle soglie ISEE e in relazione al numero dei figli minori.

Attenzione: gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

3. PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda deve essere presentata:

  • in modalità telematica all’INPS,
  • o presso gli istituti di patronato,secondo le istruzioni indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

4. EROGAZIONE

L’erogazione dell’assegno avviene mediante:

  • accredito su IBAN del richiedente,
  • bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull’IBAN di ciascun genitore.

5. MAGGIORAZIONE ANF

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.