ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE: COSA BISOGNA SAPERE

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE: COSA BISOGNA SAPERE
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 46/2021 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per “riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con l’approfondimento del 9 aprile 2021 fa il punto sulla nuova misura, che dovrebbe entrare in vigore dal 1° luglio 2021.
Nello specifico, nel documento vengono elencate le 6 misure di sostegno al reddito che verrebbero sostituite dall’assegno, delinea l’ambito di applicazione, i requisiti di accesso, le modalità di corresponsione e la compatibilità con altre prestazioni.
1. MISURE SOSTITUITE
L’assegno unico sostituirà sei misure di sostegno. In particolare verranno eliminati:
- l’assegno ai nuclei con almeno tre figli minori: tale misura prevede l’assegnazione di un importo mensile alle famiglie con tre figli minori di 18 anni a carico. Nel 2020 la misura massima di tale assegno era di 145,14 euro mensili per 13 mensilità, spettante alle famiglie con ISEE inferiore a 8.788,99 euro (per 5 componenti);
- l’assegno di natalità: introdotto dalla legge di Stabilità 2015, riconosciuto per ogni figlio adottato o nato entro l’anno considerato e corrisposto fino al primo anno di età o fino al primo anno di adozione. Il contributo previsto è scaglionato per fasce di reddito; nel 2020 era pari a 1.920 euro annui per famiglie con ISEE non superiore a 7.000 euro, di importo pari a 1.440 euro per un valore dell’ISEE superiore a 7.000 euro ma inferiore a 40.000 euro, pari a 960 euro per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro. A partire dal 2019, inoltre, per i figli successivi al primo l’importo viene aumentato del 20%;
- il premio alla nascita o all’adozione: introdotto con legge di Stabilità 2017, la misura consiste in un contributo una tantum per un importo pari a 800 euro, erogato in unica soluzione e spettante al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione;
- il fondo di sostegno alla natalità: istituito con legge di Bilancio 2017 e con una dotazione di 13 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il fondo è diretto a favorire l’accesso al credito alle famiglie con uno o più figli fino a tre anni (o fino a tre anni di adozione) tramite il rilascio di garanzie a banche e intermediari;
- le detrazioni IRPEF per figli a carico: spettano in misura inversamente proporzionale al proprio reddito e si annullano per redditi pari o superiori a 95.000 euro;
- l’assegno per il nucleo familiare, gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.L’assegno unico coprirebbe, quindi, quasi tutte le misure esistenti ad oggi.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
L’assegno sarà destinato a tutte le famiglie, compresi i lavoratori autonomi. In particolare, potranno ricevere l’assegno unico i nuclei familiari con figli indipendentemente dal fatto che il genitore sia:
- lavoratore subordinato;
- lavoratore autonomo;
- percettore di misure di sostegno al reddito.
L’assegno è riconosciuto mensilmente per:
- ciascun figlio nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
- ciascun figlio minorenne a carico;
- ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età purché frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro; svolga il servizio civile universale;
- ciascun figlio disabile anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora risulti ancora a carico.
3. CONDIZIONI
L’assegno è riconosciuto a entrambi i genitori, tra i quali viene ripartito in egual misura.
In loro assenza spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva, annullamento o divorzio l’assegno, se manca un accordo viene erogato al genitore affidatario.
Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, invece, l’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori.
In caso di figlio maggiorenne a carico l’importo può essere corrisposto direttamente al figlio.
4. REQUISITI
I genitori devono possedere cumulativamente i seguenti requisiti:
- avere la cittadinanza italiana o essere cittadini comunitari, o un suo familiare, con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
- essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residenti e domiciliati, con i figli a carico, in Italia per l’intera durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale.
5. CALCOLO IMPORTO
Il beneficio è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l’ISEE o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.
L’importo base in tal modo definito è soggetto a maggiorazioni in caso di figli successivi al secondo nonché per le madri con meno di 21 anni.
La maggiorazione dell’assegno dovrà essere prevista secondo un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenne o maggiorenne e di età inferiore a 21 anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.
Ai figli disabili di età pari o superiore a ventuno anni, ancora a carico, non spetta invece alcuna maggiorazione.
6. EROGAZIONE
L’assegno è liquidato come credito d’imposta o come erogazione mensile di una somma in denaro.
Se il nucleo familiare è titolare di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza l’assegno è corrisposto congiuntamente e secondo le modalità di erogazione del beneficio economico relativo allo stesso reddito (o pensione).
La percezione dell’assegno è quindi pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza tuttavia, ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo, si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del RdC attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare. L’assegno è compatibile anche con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Attenzione: l’importo percepito a titolo di assegno unico e universale non viene computato come reddito ai fini della richiesta e delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità.