ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE: LE VARIAZIONI INPS

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE: LE VARIAZIONI INPS
Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico, un beneficio economico attribuito per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo ai nuclei familiari sulla base della situazione economica equivalente (ISEE). L’assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati auto dichiarati nel modello di domanda.
L’assegno viene erogato dall’INPS e spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Si ricorda che per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione. Il diritto alla prestazione è esteso anche ai nonni per i nipoti, unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.
Per i figli maggiorenni fino ai 21 anni è obbligatorio accertare la frequenza o l’iscrizione:
- ad una scuola secondaria superiore, sia pubblica che privata, finalizzata al conseguimento di un diploma;
- ad un percorso di Formazione Professionale Regionale;
- a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati;
- ad Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale;
- a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento.
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno. Sono inclusi tra i potenziali soggetti beneficiari della misura:
- gli stranieri apolidi, ovvero coloro giuridicamente privi di patria, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
- i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso.
Per il calcolo dell’importo mensile, si precisa che va considerato l’ISEE del nucleo nel quale è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). Inoltre, per le madri di età inferiore ai 21 anni, è prevista una maggiorazione degli importi.
Nel dettaglio, per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Per quanto riguarda i figli maggiorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Tale importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Inoltre, è prevista una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di importo pari a 100 euro mensili per nucleo.
Per ogni figlio minorenne con disabilità gli importi sono incrementati di una somma pari a 105 euro mensili in caso di autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. Per i figli maggiorenni di età fino ai 21 anni con disabilità è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 80 euro mensili. Mentre, per ciascun figlio con disabilità di età pari o superiore ai 21 anni è previsto un importo pari a 85 euro mensili, con possibilità di riduzione in base al livello di ISEE.
La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dal 1° gennaio di ciascun anno e deve essere inoltrata attraverso i seguenti canali:
- portale web dell’Istituto: https://www.inps.it/;
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato.
La domanda per i figli a carico è presentata dal genitore una volta sola per tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con possibilità di aggiungere ulteriori figli in ipotesi di nuove nascite in corso d’anno. Il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente oppure, se viene selezionata la ripartizione in pari misura tra genitori, si avrà la possibilità di inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore.
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
- accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area);
- consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- accredito sulla carta per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.
Per ulteriori info sull’ISEE 2022 vi invitiamo a leggere il seguente articolo https://radiouci.it/isee-2022-tutti-i-documenti-da-portare-al-caf/ oppure a guardare il video sul nostro canale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=RkMRgI_86sA
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