ATTIVITÀ PROFESSIONALI: IL NUOVO FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE

ATTIVITÀ PROFESSIONALI: IL NUOVO FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE
Dalla data di costituzione del relativo comitato amministratore, la cassa integrazione sarà estesa anche agli studi professionali con almeno quattro dipendenti.
Con la Circolare n. 77/2021 l’INPS anticipa le modalità di finanziamento delle prestazioni del Fondo da parte dei datori di lavoro.
ASSEGNO ORDINARIO
Ricordiamo che il Fondo è stato istituito con il D.I. n. 104125/2019 con il fine di estendere ai dipendenti dei datori di lavoro del settore attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, una tutela a sostegno del reddito, il cd. assegno ordinario, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Oltre all’assegno ordinario al lavoratore è riconosciuta anche la contribuzione figurativa; il Fondo si sostituisce al FIS che dal 1° gennaio 2016 riconosce la tutela solo ai dipendenti di datori di lavoro con più di cinque dipendenti. Nello specifico, sono beneficiari i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, e gli apprendisti con contratto professionalizzante. Di conseguenza, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione i datori di lavoro del settore «attività professionali», con più di tre dipendenti.
CHIARIMENTI INPS
Le domande di assegno ordinario, spiega l’INPS, potranno essere presentate solo a partire dalla data di costituzione del comitato amministratore del fondo, coincidente con la data del decreto di nomina, per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti, al più tardi, da quindici giorni prima della data medesima. Fino a tale data, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario, i datori di lavoro dovranno continuare a presentare domanda al FIS, il fondo di integrazione salariale.
Attenzione: con successiva circolare l’INPS comunicherà la data di piena operatività del Fondo fornendo le relative istruzioni operative.
FINANZIAMENTO FONDI
Per il finanziamento del fondo sono previsti due tipi di contributi.
• Ordinario: la misura del contributo ordinario, dovuto a prescindere dall’effettivo ricorso alle prestazioni, è rispettivamente pari allo 0,45% della retribuzione imponibile IVS (di cui un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del datore di lavoro) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti e dello 0,65% se occupano mediamente più di quindici dipendenti. Il superamento della soglia è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.
• Addizionale: il contributo addizionale, in misura fissa, è dovuto nel caso di fruizione dell’assegno ordinario. È pari, per tutti, al 4% delle retribuzioni delle ore perse dai lavoratori ed è interamente a carico del datore di lavoro.