AUMENTO PENSIONE DI INVALIDITÀ: DESTINATARI E REQUISITI

AUMENTO PENSIONE DI INVALIDITÀ: DESTINATARI E REQUISITI

AUMENTO PENSIONE DI INVALIDITÀ: DESTINATARI E REQUISITI

Il Governo ha innalzato l’importo delle pensioni di invalidità per il 2020  fino a 651,51 euro mensili, per recepire il disposto della sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 dello scorso mese di giugno.

La Consulta, esaminando una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Torino, ha ritenuto che un assegno mensile di soli 285,66 euro sia inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i “mezzi necessari per vivere” e perciò violi il diritto riconosciuto dall’articolo 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.

È stato quindi affermato che il cosiddetto “incremento al milione” (pari a 516,46 euro) da tempo riconosciuto, per vari trattamenti pensionistici, dall’articolo 38 della legge n. 448 del 2001, debba essere assicurato agli invalidi civili totali, o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età, attualmente previsto dalla legge.

Di conseguenza, questo incremento dovrà d’ora in poi essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro (516,46 euro al mese).

La Corte ha stabilito poi che la propria pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale; resta ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione.

DECRETO AGOSTO

Il decreto Agosto apporta specifiche disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati; in particolare, viene abrogato l’art. 89 bis del decreto Rilancio in considerazione del fatto che il testo era impreciso e prevedeva che l’aumento spettasse indipendentemente dal requisito anagrafico dei 60 anni di età con l’effetto di includere anche i minorenni.

La nuova disposizione prevede ora che gli invalidi civili totali di età superiore a 18 anni, titolari della relativa pensione o di quella di inabilità, hanno diritto all’elevazione dell’assegno fino a 651,51 euro mensili.

L’incremento sarà però condizionato alle vecchie regole previste dalla legge 448/2011 nei limiti di reddito personale stabiliti in euro 8.422,85 euro all’anno (14.396,72 euro se c’è anche il coniuge).

I redditi da prendere in considerazione sono quelli derivanti da:

  • lavoro dipendente o assimilato,
  • da lavoro autonomo e occasionale,
  • da pensioni ai superstiti e da tutti gli altri assoggettabili ai fini IRPEF.

 Non vengono presi invece in considerazione i redditi da pensione di invalidità civile, la rendita della casa di abitazione, l’indennità di accompagnamento, i trattamenti di famiglia e le pensioni di guerra.