AUTODICHIARAZIONI PER SPOSTAMENTI: SE FALSE, SONO REATO

AUTODICHIARAZIONI PER SPOSTAMENTI: SE FALSE, SONO REATO

AUTODICHIARAZIONI PER SPOSTAMENTI: SE FALSE, SONO REATO

Le autodichiarazioni, secondo le misure emanate dal Presidente del Consiglio, possono essere soggette ad una verifica sulla veridicità. Ecco i casi in cui si può incorrere in sanzioni penali.

Tra le misure emanate dal Presidente del Consiglio –  in data 8 marzo 2020 – vi è quella prevista alla lett. a) del comma 1 dell’art. 1, ovvero “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori […] salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”, i quali possono essere riscontrati anche mediante “elementi documentali”, idonei a provare la “effettiva sussistenza” di tali situazioni.

L’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sul dichiarante e può essere assolto producendo un’autodichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica; la veridicità delle autodichiarazioni potrà essere verificata successivamente.

Si tratta, a questo punto, di stabilire da quali falsità può risultare affetta l’autodichiarazione e di individuare le fattispecie penali che queste possono integrare.

 Per compiere tale indagine è indispensabile partire dall’esame della normativa che regola l’autodichiarazione.

QUANDO SUSSISTE LA FATTISPECIE PENALE?

PRIMA IPOTESI

La veridicità del contenuto della dichiarazione è tutelata dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, il quale punisce, “ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”, “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico”.

Poiché le “dichiarazioni sostitutive rese sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”, una prima ipotesi delittuosa è prevista dall’art. 495 del codice penale, che sottopone a sanzione penalechiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona”.

Per quanto riguarda l’autodichiarazione, da un esame del modulo predisposto dal Ministero dell’Interno, emerge che essa è composta sostanzialmente di due parti:

  • nella prima, devono essere indicati le generalità e gli estremi del documento di identificazione del soggetto che rilascia la dichiarazione;
  • nella seconda, devono essere riportate:
  1.  informazioni che riguardano il proprio stato di salute (“non essere risultato positivo al COVID-19”) o la condizione di isolamento sanitario (“non essere sottoposto alla misura della quarantena”);
  2. l’asserzione di essere a conoscenza delle “misure di contenimento del contagio (…), concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche” e delle “sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19”;
  3. l’indicazione dei motivi dello spostamento.

Nel caso in cui siano rese dichiarazioni mendaci riguardanti la propria “identità” e il proprio stato, il soggetto incorre nella violazione della norma di cui all’art. 495 del codice penale.

Altrettanto vale per quanto concerne la falsità che riguardi il proprio stato di salute o la condizione di isolamento dovuta alla possibilità di diffondere il contagio; infatti, affermare di essere risultati negativi al COVID-19, mentre in realtà si è positivi,  integra ugualmente il reato di cui all’art. 495 del codice penale, poiché il soggetto mente su una propria qualità di “persona libera di circolare”.

SECONDA IPOTESI

Se il cittadino dichiara di essere a conoscenza delle “misure di contenimento del contagio”, le “ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti” regionali e le sanzioni previste dal decreto, egli afferma, sotto la propria responsabilità, di conoscere la normativa adottata per “contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”.

In questo caso, risulta davvero difficile stabilire da quale circostanza possa essere constatata la falsità delle “attestazioni di conoscenza” della legge. Magari da una specifica domanda posta dal pubblico ufficiale al momento del controllo? Oppure in forza di una “presunzione”, cioè dal fatto che è stata riscontrata l’insussistenza del motivo addotto per giustificare lo spostamento?

In altre parole, laddove il dichiarante non sia in grado di fornire risposta, sembrerebbe che la responsabilità sia da ricavare dal fatto che è stato violato il divieto di allontanamento, non sussistendone il presupposto legittimante.

In conclusione, nel caso in cui al momento del controllo, venga riscontrata l’insussistenza o la non veridicità del motivo dello spostamento, il soggetto potrebbe rispondere del reato di falso.

Tale norma punisce, infatti, “chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.

In questo caso, le ipotesi verificabili potrebbero essere due:

  1. un concorso di reati: falso ed epidemia colposa, oppure falso e inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo, oppure falso e reati “più gravi” di quelli ora citati;
  2. un concorso di un reato (falso) con un illecito di natura amministrativa.