BLOCCO LICENZIAMENTI: ECCO LE DEROGHE ALLA PROROGA

BLOCCO LICENZIAMENTI: ECCO LE DEROGHE ALLA PROROGA

BLOCCO LICENZIAMENTI: ECCO LE DEROGHE ALLA PROROGA

La legge di Bilancio ripropone, con una disciplina autonoma, le preclusioni ai licenziamenti economici e delle relative procedure, fino al 31 marzo 2021

Si estende fino al 31 marzo 2021 il divieto di ricorrere ai c.d. licenziamenti economici. La legge di Bilancio 2021, infatti, allunga di altri due mesi le preclusioni e le sospensioni da ultimo previste dal decreto Ristori; in continuità con le regole attualmente vigenti, la legge di Bilancio ripropone, con una disciplina autonoma, le preclusioni ai licenziamenti economici e delle relative procedure, fino al 31 marzo 2021.

Analizziamo, di seguito, la disciplina in vigore in tema di divieto licenziamento.

AMBITO DI APPLICAZIONE

L’ambito di applicazione è individuato attraverso l’espresso riferimento alle seguenti norme:

  • articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 per i licenziamenti collettivi;
  •  articolo 3 della legge n. 604/1966, per i licenziamenti individuali, limitatamente a quelli determinati da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, c.d. licenziamenti economici.

Gli eventuali recessi effettuati in violazione alle disposizioni in parola saranno affetti da nullità in quanto contrari ad una norma imperativa.

LICENZIAMENTI ESCLUSI DAL DIVIETO

Le limitazioni non si applicano invece al recesso dal rapporto di lavoro determinato da altre ragioni. Quindi, la materia non è esente da potenziali conflitti alla luce della riconducibilità al giustificato motivo oggettivo di altre fattispecie di risoluzione dei rapporti di lavoro; sono naturalmente esclusi i licenziamenti disciplinari in quanto imputabili alla condotta soggettiva del lavoratore.

Tra gli ulteriori esclusi, i licenziamenti per superamento del periodo di comporto, quelli rientranti nell’area di libera recedibilità (es. durante il periodo di prova, al termine del periodo formativo del contratto d’apprendistatocontratti di lavoro domestico, lavoratori che abbiano maturato il diritto alla pensione e non abbiano optato per la prosecuzione).

Deve ritenersi escluso il licenziamento individuale del dirigente in quanto a tale categoria di lavoratori non si applica la legge n. 604/1966. Viceversa, rientrano nel divieto in caso di licenziamenti collettivi in quanto la legge n. 223/1991 si applica anche a tali lavoratori.

Il licenziamento del lavoratore per sopravvenuta impossibilità della prestazione (es. detenzione, ritiro del porto d’armi, ecc.) nonché quello per inidoneità alla mansione, a differenza delle ipotesi descritte in precedenza, non risultano invece espressamente regolati da una specifica disciplina. Si tratta tuttavia di ipotesi che la giurisprudenza considera qualificabili licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

ECCEZIONI AL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Vediamo, ora, le eccezioni previste:

  • la risoluzione dei rapporti di lavoro non è preclusa nelle ipotesi di cambio appalto. Più specificamente, la deroga riguarda il caso in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
  •  licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività. Tale deroga non si applica qualora nel corso della liquidazione vi fosse la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
  •  risoluzione dei rapporti di lavoro per motivi economici in presenza di un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, d’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Tale deroga di fonte negoziale collettiva si applica limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. In tale ipotesi di recesso, è riconosciuto comunque ai lavoratori l’indennità di disoccupazione NASpI;
  •  licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Qualora l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

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