BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE: ECCO COSA BISOGNA SAPERE

BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE: ECCO COSA BISOGNA SAPERE

BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE: ECCO COSA BISOGNA SAPERE

La legge di bilancio 2021 stabilisce che, per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto

La finalità della norma è quella di evitare incertezze nell’applicazione del tributo nei casi in cui il soggetto che procede all’emissione del documento fiscale è diverso dal soggetto cedente o prestatore, specificando che, anche in tali casi, resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.

A tal proposito, si ricorda che l’Agenzia delle entrate, in fase di ricezione delle fatture elettroniche, ha la possibilità di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo; nell’ipotesi in cui rilevi la mancanza della specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, può integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio.
L’Amministrazione finanziaria include nel calcolo del Bollo dovuto:

  • sia l’imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura;
  • sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta;
  • nei casi residuali in cui non sia possibile effettuare tale verifica con sistema automatizzato, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo.

La normativa in materia ha introdotto una procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nelle ipotesi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. In tal caso, l’amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche l’ammontare del tributo da versare, nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.

Con il decreto “Liquidità” è stato disposto che, ove l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre sia superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno. Nel caso in cui, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.

Infine, si ricorda che il decreto “Rilancio” ha differito dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione delle norme che hanno introdotto la procedura di integrazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, inviate tramite il Sistema di interscambio, nell’ipotesi in cui non rechino l’annotazione di assolvimento dell’imposta.

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