BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE: ECCO LE NUOVE SCADENZE

BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE: ECCO LE NUOVE SCADENZE
Slitta al 20 luglio il versamento dell’imposta relativo alle e-fatture del primo trimestre per un importo inferiore a 250 euro.
L’art. 26 del d.l. 23/2020 ha previsto – nell’ipotesi in cui la somma da versare non sia rilevante – una riduzione degli adempimenti, introducendo, nuovi termini di scadenza per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri.
In particolare:
- per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro, il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno (20 luglio)
- se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo dovuto resta al di sotto di 250 euro, il versamento per le fatture emesse nei primi due trimestri solari può essere fatto nei termini previsti per il pagamento dell’imposta relativa al terzo trimestre dell’anno (20 ottobre).
Restano immutate le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno (anche se di importo inferiore a 250 euro), fissate al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.
Va ricordato che l’obbligo dell’imposta di bollo riguarda le fatture elettroniche per un importo superiore a 77,47 euro e senza applicazione dell’Iva.
Occorre riportare nel tracciato Xml specifica annotazione di assolvimento dell’imposta; con l’evoluzione del tracciato – facoltativo dal 4 maggio prossimo, ed obbligatorio dal 1° ottobre 2020 -, non sarà più necessario indicare anche l’ammontare dell’imposta per ogni singola fattura, in quanto di importo sempre pari a 2 euro.