BONUS AFFITTI : ECCO LE NOVITÀ PREVISTE DAL DECRETO RISTORI

BONUS AFFITTI : ECCO LE NOVITÀ PREVISTE DAL DECRETO RISTORI
Il Dl “Ristori” rende applicabile l’agevolazione anche in riferimento agli ultimi tre mesi del 2020, per le sole imprese che svolgono attività contraddistinte dai codici Ateco inclusi nella tabella allegata allo stesso decreto, ma senza limitazioni riguardo il volume di ricavi registrato nel periodo d’imposta precedente.
I contribuenti la cui attività prevalente è individuata con uno dei codici Ateco inclusi nell’allegato 1 al decreto “Ristori” possono usufruire del credito d’imposta sugli affitti commerciali, ossia sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a prescindere dal volume di ricavi registrato lo scorso anno. Per accedervi, occorre che si sia subita, nel mese di riferimento, una contrazione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Il bonus è pari al 60% dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e al 30% dei canoni per affitto d’azienda.
La normativa prevede, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro (con l’eccezione delle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator, per i quali si prescinde dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente), il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del:
- 60% dell’importo mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (spetta anche agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale)
- 30% dell’importo del canone in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (per le strutture turistico-ricettive, il bonus per l’affitto d’azienda è pari al 50% e, nel caso in cui relativamente alla stessa struttura vengano stipulati due distinti contratti, uno per la locazione dell’immobile e uno per l’affitto dell’azienda, il beneficio spetta per entrambi i contratti).
Le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 5 milioni non sono completamente escluse dal beneficio, ma applicano una percentuale più bassa:
- 20% per i contratti di locazioni
- 10% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda.
Il credito va calcolato sull’importo versato nel 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno; invece, le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale devono far riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Ora, il Dl “Ristori” rende applicabile l’agevolazione anche in riferimento agli ultimi tre mesi del 2020 per le sole imprese che svolgono attività contraddistinte dai codici Ateco inclusi nella tabella allegata allo stesso decreto, ma senza limitazioni riguardo il volume di ricavi registrato nel periodo d’imposta precedente. In sostanza, si tratta dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi; quindi, fondamentalmente, bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, palestre, piscine, cinema, teatri.
Condizione di accesso al bonus è aver subìto una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Il requisito non è necessario per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.