BONUS AFFITTI : NUOVI CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

BONUS AFFITTI : NUOVI CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

BONUS AFFITTI : NUOVI CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In caso di cessione d’azienda con riserva di proprietà, il calcolo della riduzione del fatturato deve essere effettuato considerando anche la quota del fatturato derivante dell’azienda oggetto di trasferimento per i mesi di riferimento del credito.

1. IL QUESITO

L’istante del caso in questione, ha specificato di aver ceduto la sua unica azienda, con riserva di proprietà, alla società acquirente; quest’ultima non ha pagato nemmeno parzialmente il corrispettivo, però ha gestito l’azienda nel 2019.

Dopo aver ottenuto la restituzione dell’azienda nel 2020, a seguito di esercizio di azione giudiziaria, l’istante ha ripreso l’attività, fino a quando c’è stata la chiusura per lockdown.

L’istante chiede se possa considerare il fatturato della società acquirente, che si colloca nel periodo 2019, nel calcolo della diminuzione del fatturato, ai fini dell’ottenimento del bonus locazione, previsto dall’art. 28 del decreto Rilancio.

2. LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrare ha fornito risposta positiva. L’art. 28 del decreto Rilancio, nello specifico, ha previsto un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda al sussistere di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi.

Però quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, sono individuati come beneficiari del «credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda» i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

Considerato che il decreto Rilancio è entrato in vigore il 19 maggio 2020, per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare il limite dei ricavi o dei compensi va verificato con riferimento al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019.Inoltre, come chiarito in relazione ad altre disposizioni emanate nel periodo emergenziale, la soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.

Per quanto concerne, invece, l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione in esame, il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale, 60 per cento o 30 per cento, in relazione ai canoni:

  1. di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  2. dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 256 del 16 aprile 2021, ha chiarito che: ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, nel caso di cessione d’azienda con riserva di proprietà il calcolo della riduzione del fatturato deve essere effettuato considerando anche la quota del fatturato derivante dell’azienda oggetto di trasferimento per i mesi di riferimento del credito.

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