BONUS ASILO: NUOVI CHIARIMENTI DELL’INPS

BONUS ASILO: NUOVI CHIARIMENTI DELL’INPS
Per le nuove domande di bonus asilo nido che saranno presentate entro la fine dell’anno 2020, i requisiti per l’ammissione alla prestazione verranno valutati consentendo l’accoglimento delle domande degli stranieri, residenti nel nostro Paese, titolari di permesso di soggiorno, a prescindere dalla tipologia di permesso.
Con il messaggio n. 4768 del 18 dicembre 2020, l’INPS ha chiarito che per le nuove domande di bonus asilo nido che saranno presentate entro la fine dell’anno 2020, i requisiti per l’ammissione alla prestazione verranno valutati consentendo l’accoglimento delle domande degli stranieri, residenti nel nostro Paese, titolari di permesso di soggiorno, a prescindere dalla tipologia di permesso.
La legge n. 232/2016 ha stabilito, per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, che per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto domiciliari in favore di bambini sotto i tre anni, affetti da gravi patologie croniche, sia attribuito un bonus economico.
Per l’anno 2020, la prestazione può arrivare:
- ad un massimo di 3.000 euro annui, per i nuclei familiari con un valore dell’ISEE fino a 25.000 euro,
- ad un massimo di 2.500 euro, per i nuclei familiari con ISEE da 25.001 a 40.000 euro;
- oltre tale soglia spetta un importo pari a 1.500 euro a prescindere dal valore ISEE e anche in assenza di ISEE.
Il genitore richiedente deve essere in possesso, tra l’altro, del requisito della cittadinanza italiana, o di uno Stato membro dell’Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Poiché tale disciplina è stata dichiarata discriminatoria ed è stata oggetto di ricorso, per le nuove domande di bonus asilo nido che saranno presentate entro la fine dell’anno 2020, i requisiti per l’ammissione alla prestazione verranno valutati consentendo l’accoglimento delle domande degli stranieri, residenti nel nostro Paese, titolari di permesso di soggiorno, a prescindere dalla tipologia di permesso.
Tali domande saranno accolte con riserva di ripetizione delle somme erogate in attesa dell’esito della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché dell’appello che l’Istituto ha promosso nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Milano.
Per quanto concerne le domande di soggetti privi del requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo trasmesse all’INPS nell’anno 2020 e già definite con diniego, le stesse saranno rivalutate mediante riesame in autotutela su domanda dell’interessato e, in presenza di tutti gli altri requisiti, dovranno essere accolte con effetto retroattivo dalla data originaria della domanda dell’interessato.