BONUS BEBÈ 2021: ECCO COSA BISOGNA SAPERE

BONUS BEBÈ 2021: ECCO COSA BISOGNA SAPERE

BONUS BEBÈ 2021: ECCO COSA BISOGNA SAPERE

Con il messaggio n. 918 del 3 marzo 2021, l’INPS comunica il rilascio della procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità per le nascite, le adozioni o gli affidamenti preadottivi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

1. TEMPISTICHE

La prestazione è stata estesa anche nel 2021: in via transitoria, per le nascite, adozioni, affidamenti già avvenuti a partire dal 1° gennaio 2021, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 3 marzo 2021.

Nel rispetto di tale termine, l’assegno di natalità è riconosciuto a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minorenne per la durata massima di 12 mensilità. 

È necessario precisare che:

  • per quanto riguarda le domande presentate tardivamente, l’assegno di natalità, decorre dal mese di presentazione della domanda e comprende le sole mensilità residue fino al compimento di un anno dall’evento (nascita, adozione o affidamento);
  • il termine ultimo per la presentazione della domanda è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

2. PRESENTAZIONE DOMANDE

La domanda di assegno deve essere inoltrata dagli aventi diritto esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo, tramite i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contact center integrato;
  • patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Attenzione: il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando “Assegno di natalità” e selezionando tra i risultati il Servizio “Assegno di natalità – Bonus Bebè (Cittadino)” o, per gli intermediari, “Assegno di natalità – Bonus Bebè (Patronati)”.

3. ISEE E IMPORTI DEL BONUS

La prestazione è stata ricalcolata in base a nuove soglie di ISEE; nel caso in cui il richiedente presenti domanda di assegno in assenza di ISEE valido e non sia quindi possibile individuare la fascia di riferimento, la prestazione viene erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo. 
L’INPS in questi casi invia un’apposita comunicazione al richiedente nella quale chiarisce che il riconoscimento dell’importo minimo dell’assegno è legato appunto alla mancanza di un ISEE valido.

Attenzione: nel caso di presentazione di ISEE in data successiva alla domanda di assegno di natalità, l’importo dell’assegno verrà eventualmente integrato nella misura dovuta per la fascia ISEE di riferimento dalla data di presentazione.

La presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE al momento della domanda comporta, analogamente alla mancanza di ISEE, la liquidazione dell’importo minimo di 80 euro mensili o 96 euro in caso di figlio successivo al primo.

4. EROGAZIONE

L’INPS corrisponde il beneficio per singole rate mensili secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda:

  • bonifico domiciliato, 
  • accredito su conto corrente bancario o postale, 
  • libretto postale o carta prepagata con IBAN/
  • pagamento su conto corrente estero Area SEPA.