BONUS BOLLETTE: MODALITÀ E TEMPI PER OTTENERE LO SCONTO

BONUS BOLLETTE: MODALITÀ E TEMPI PER OTTENERE LO SCONTO

BONUS BOLLETTE: MODALITÀ E TEMPI PER OTTENERE LO SCONTO

Dal 1° aprile di quest’anno è stata ampliata la platea dei beneficiari e ora, con il provvedimento appena approvato dall’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, scopriamo quali sono le modalità e i tempi per ottenere lo sconto sulle fatture di luce e gas.

I bonus sociali elettrico e gas, anche conosciuti come bonus bollette, sono destinati a tutti quei nuclei familiare che versano in condizioni di disagio economico. Come sappiamo dal 1° aprile 2022, è stato modificato il limite ISEE che consente l’accesso alla misura, che è passato dalla soglia ordinaria di 8.265 euro a 12 mila euro. All’inizio di questo mese, l’Arera ha pubblicato la delibera che da finalmente attuazione a tutte le novità e delinea i tempi e le modalità per il riconoscimento dello sconto nelle fatture.

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Prima di tutto, viene chiarito che i bonus sociali decorrono dalla data del 1° aprile 2022 o, se successiva, dalla data di attivazione della fornitura agevolabile, e fino al 31 dicembre 2022. Attenzione, però, perché l’applicazione dello sconto sulle bollette di luce e gas vero e proprio partirà dal mese di ottobre. In ogni caso, sarà rilevante la data di presentazione del modello ISEE, se non già presente nella banca dati INPS. Per quanto riguarda le attività del Gestore del Servizio, la trasmissione delle informazioni per l’applicazione dello sconto sulle fatture di luce e gas sarà effettuato entro novembre, per le DSU trasmesse dall’INPS entro settembre. Per quelle inviate successivamente lo sconto sarà applicato dal mese dopo quello di riferimento.

Il bonus bollette è, quindi, valido per l’intero periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, con conguaglio per le quote relative ai mesi passati da riconoscersi in un’unica soluzione. In caso di chiusura della fornitura, l’agevolazione spettante sarà erogata attraverso assegno circolare non trasferibile intestato al cliente finale. Mentre le somme già fatturate in eccedenza saranno oggetto di automatica compensazione, da effettuarsi nella prima fattura utile, o comunque entro tre mesi dall’emissione della fattura.

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