BONUS CASA: I CHIARIMENTI SULLA CESSIONE DEI CREDITI

BONUS CASA: I CHIARIMENTI SULLA CESSIONE DEI CREDITI

BONUS CASA: I CHIARIMENTI SULLA CESSIONE DEI CREDITI

Dopo le modifiche adottate con la conversione in legge del Decreto Aiuti bis, arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla cessione dei crediti.

Con la circolare n. 33 riguardante il Superbonus, in particolare i bonus per la casa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la responsabilità degli acquirenti dei crediti d’imposta. Il fisco riconosce, infatti, una limitata responsabilità sulla cessione dei crediti. Ciò significa che i cessionari rispondono solo alle ipotesi di dolo o colpa grave. Inoltre, l’Agenzia spiega che i correntisti a cui le banche venderanno i crediti d’imposta non avranno bisogno di acquisire ulteriore documentazione rispetto a quella già in possesso degli istituti di credito.

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Sul tema della scadenza del 30 settembre per le cosiddette villette (unità monofamiliari e indipendenti), la circolare conferma che il 30% da raggiungere a tale data riguardava sia l’effettuazione dei pagamenti, sia lo stato avanzamento lavori. L’Agenzia chiarisce che per coloro che hanno già comunicato la cessione del credito, lo stato avanzamento lavori certificato assorbe le altre attestazioni. Infine, viene affrontata la questione della correzione degli errori nelle comunicazioni già inviate alle Entrate per le cessioni e gli sconti in fattura e già accettate dai cessionari e dai fornitori. L’Agenzia precisa che ci sono due tipi di errori: quelli formali (in questo caso basta inviare solo una nota via Pec) e quelli sostanziali, che impattano sul credito d’imposta. In quest’ultima ipotesi è necessario procedere all’annullamento della comunicazione tramite un modello specifico da inviare sempre via Pec.

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