BONUS CENTRI ESTIVI: DOMANDE ENTRO IL 15 LUGLIO

BONUS CENTRI ESTIVI: DOMANDE ENTRO IL 15 LUGLIO
Con il messaggio n. 2433 del 28 giugno 2021 l’INPS fornisce le istruzioni per la richiesta del bonus in ipotesi di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Innanzitutto, ricordiamo che il d.l. n. 30 del 13 marzo 2021 ha previsto la possibilità di fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sittinge per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia, fino a un massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare, per i genitori di figli conviventi.
A tal riguardo, con il messaggio n. 2433 del 28 giugno 2021 l’INPS fornisce le istruzioni per la richiesta del bonus in ipotesi di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Nello specifico, il beneficio economico spetta in presenza di figli conviventi minori di anni 14,ed in presenza di figli disabili in situazione di gravità accertata, a prescindere dall’età del figlio.
Il bonus per i servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia, riguarda le seguenti tipologie di lavoratori:
- lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
- personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.
Attenzione: il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato, in alternativa al bonus baby-sitting, direttamente al richiedente.
Inoltre, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia viene erogato a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL.
Nel caso di opzione per il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, la somma pari a un massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare potrà essere accreditata direttamente al richiedente.
In tale caso, è possibile presentare la richiesta di bonus allegando alla domanda di prestazione la documentazione attestante l’iscrizione ai suddetti centri e strutture che offrono i servizi, indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente che, sulla base della documentazione allegata, non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021.
Inoltre, nella richiesta, dovrà essere indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:
- Centri e attività diurne (L);
- Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
- Ludoteche (L1);• Centri di aggregazione sociale (LA2);
- Centri per le famiglie (LA3);
- Centri diurni di protezione sociale (LA4);
- Centri diurni estivi (LA5);
- Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
- Asilo Nido (LB1);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3)
Il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 del medesimo articolo 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 dello stesso articolo 2.
Quindi, il bonus può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:
- la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
- l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
- i genitori hanno fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021.
La domanda per il bonus potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021, avvalendosi di una delle seguenti due modalità:
- Applicazione web – disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”, scegliendo la tipologia di domanda;*
- Patronati – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
*I cittadini che intendano presentare domanda attraverso l’applicazione web possono accedere al servizio autenticandosi tramite:
- SPID almeno di livello 2,
- Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS),
- il PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020.