BONUS FACCIATE: ESCLUSO PER LA PARTE NON VISIBILE DALLA STRADA

BONUS FACCIATE: ESCLUSO PER LA PARTE NON VISIBILE DALLA STRADA

BONUS FACCIATE: ESCLUSO PER LA PARTE NON VISIBILE DALLA STRADA

Il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile

Il bonus facciate non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Devono, infatti, considerarsi escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile.

 Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 418 del 29 settembre 2020.

IL QUESITO

L’istante afferma di voler realizzare un sistema di isolamento termico esterno (cappotto) su una villa singola di sua proprietà, posta in zona B, dotata di cortile esclusivo a cui si accede da strada privata; il contribuente precisa che l’opera verrà realizzata su una superficie superiore al 10% della superficie disperdente dell’immobile.

Chiede, quindi, se per i lavori che intende effettuare possa beneficiare del cd. bonus facciate, introdotto dalla legge n. 160 del 2019 ma, in particolare, vuole sapere se il bonus facciate è fruibile solamente nel caso in cui si effettuino dei lavori su facciate perimetrali che siano visibili dalla strada, con esclusione quindi delle facciate perimetrali esterne di abitazioni senza l’affaccio sulla strada, oppure se per ogni singolo edificio, considerato in maniera isolata, bisogna differenziare le pareti esterne da quelle interne e usufruire del bonus solo per quelle esterne.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Parere negativo da parte dell’Agenzia.

I chiarimenti riguardanti l’ applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020.

Come chiarito nella citata circolare, sotto il profilo oggettivo, la detrazione spetta, tra l’altro, a condizione che gli interventi siano realizzati sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”.

La detrazione non spetta, inoltre, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Devono, infatti, considerarsi escluse, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile.

Tanto premesso l’Agenzia ritiene che nel caso in esame – considerato che l’immobile interessato dagli interventi si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico – l’intervento che l’istante intende effettuare sull’involucro esterno non rientri tra quelli agevolabili.

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