BONUS GENITORI DISOCCUPATI O MONOREDDITO: IL CONTRIBUTO PER I FIGLI CON DISABILITÀ

BONUS GENITORI DISOCCUPATI O MONOREDDITO: IL CONTRIBUTO PER I FIGLI CON DISABILITÀ
Dopo l’introduzione di un contributo mensile in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità, la circolare n. 39 del 10 marzo 2022 di INPS fornisce le prime informazioni riguardanti la presentazione e la gestione delle relative domande, e in aggiunta spiega le modalità di erogazione del beneficio.
È previsto un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti per gli anni 2021, 2022 e 2023, in favore di uno dei genitori, disoccupato o monoreddito, facente parte di un nucleo familiare monoparentale con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. Possono usufruire del beneficio:
- I nuclei familiari monoparentali, caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
- Il genitore disoccupato o il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo;
- Il genitore monoreddito, il quale ricava il proprio reddito esclusivamente dalla sua attività lavorativa, anche se prestata a favore di più datori di lavoro;
- I figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, minori o maggiori d’età, solo se fiscalmente a carico e con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
I requisiti del richiedente
La domanda per ottenere il contributo mensile deve essere presentata dal genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti:
- Sia residente in Italia o, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, che sia in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- Disponga di un ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro;
- Sia disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale;
- Faccia parte di un nucleo familiare nel quale siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
È importante sottolineare che sono considerati a carico i figli fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro. Inoltre, al momento della presentazione della domanda, il genitore e il figlio con disabilità devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano. Invece, nel caso dei nuclei familiari monoparentali, l’eventuale altro genitore non deve far parte del nucleo familiare ordinario ai fini ISEE del richiedente.
Come presentare la domanda
La domanda per il contributo mensile ha valenza annuale e dovrà essere presentata dal richiedente all’INPS entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le modalità di presentazione sono:
- Il sito online dell’Istituto, accedendo tramite SPID, CIE o CNS;
- Il Contact Center integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato.
Il genitore dovrà dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti previsti, autocertificandoli nel modulo telematico di presentazione, i quali saranno oggetto di verifica da parte dell’INPS. Le domande prive della dichiarazione sul possesso dei requisiti, nonché le domande presentate fuori dai termini saranno considerate nulle.
La verifica dei requisiti
Una volta trasmessa la domanda, l’Istituto provvederà alla verifica dei requisiti. In presenza di un valore ISEE superiore alla soglia prevista (3.000 euro) la domanda è respinta in automatico. Nel caso in cui l’abbinamento a un ISEE non sia possibile perché non risulti sussistente un ISEE valido, la domanda verrà rigettata. Diversamente, l’ISEE che presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, verrà equiparato a un ISEE valido ai fini della verifica del diritto e della formazione della graduatoria, ma comporterà la sospensione dei pagamenti del contributo fino alla regolarizzazione delle difformità riscontrate.
Le modalità di erogazione
Nei casi di accoglimento della domanda, il contributo verrà erogato mensilmente per un importo pari a 150 euro e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità. In presenza di due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l’importo riconosciuto sarà pari a 300 euro mensili, nel caso di due figli, e 500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di due. Nel primo pagamento, disposto con riferimento all’anno di presentazione della domanda, saranno erogate anche le mensilità maturate fino a quel momento. Il pagamento mensile del beneficio è effettuato dall’INPS secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN. Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. Per tutti i pagamenti diversi dal bonifico domiciliato presso un ufficio postale è richiesto il codice IBAN. Prima di ogni pagamento l’INPS provvederà alla verifica della correttezza dell’IBAN fornito e alla verifica della corrispondenza fra il beneficiario del pagamento e il titolare del conto corrente/libretto o carta prepagata. In caso di esito negativo della verifica, verrà tempestivamente inviata una notifica tramite SMS o e-mail al beneficiario che dovrà provvedere alla comunicazione delle nuove e corrette modalità di pagamento sul portale dell’Istituto. Solo ed esclusivamente per le domande presentate nell’anno 2022, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di volere presentare domanda anche per l’anno 2021, attestando, per quest’ultimo, il possesso di tutti i requisiti previsti.
Quando decade o viene sospeso il beneficio
Il contributo si interrompe in caso di perdita di uno dei requisiti previsti, in particolare al verificarsi dei seguenti eventi:
- Decesso del figlio;
- Decesso del richiedente;
- Decadenza dell’esercizio della responsabilità genitoriale;
- Affidamento del figlio a terzi.
Le cause di decadenza dovranno obbligatoriamente essere comunicate all’INPS entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento. Infine, nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, il genitore beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.