BONUS GIOVANI 2020: ECCO GLI SGRAVI PREVISTI

BONUS GIOVANI 2020: ECCO GLI SGRAVI PREVISTI
Il disegno di legge di Bilancio per l’anno 2021 prevede benefici per le assunzioni dei giovani, in particolare importanti sgravi gli under 36.
DESTINATARI
La normativa è finalizzata alla occupazione giovanile stabile e riguarda le assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) e le trasformazioni dei contratti a termine effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022 di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (ossia, 35 anni e 364 giorni al momento della instaurazione concreta del rapporto o della trasformazione).
ESCLUSIONI
Non rientrano nel beneficio:
- i rapporti di lavoro domestico,
- rapporti che prevedono qualifica dirigenziale,
- i rapporti di apprendistato nei 12 mesi successivi al tredicesimo dal consolidamento del contratto al termine del periodo formativo (comma 106) ed alle assunzioni dei giovani (comma 108) che vengono assunti al termine del periodo di alternanza scuola-lavoro, nel rispetto delle modalità ivi previste.
MISURA E DURATA SGRAVIO
Il beneficio viene riconosciuto nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro l’anno, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero contributivo viene elevato ad un massimo di 48 mesi in favore dei datori di lavoro che effettuino assunzioni in una sede di lavoro od una unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
CONDIZIONI GENERALI
Requisiti necessari sono i seguenti:
- regolarità contributiva;
- rispetto degli obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti territoriali od aziendali;
- rispetto di obblighi preesistenti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
- rispetto di diritti di precedenza;
- rispetto dei lavoratori posti in integrazione salariale, a meno che l’assunzione non sia di livello diverso rispetto al lavoratore assunto con l’incentivazione o riguardi un’altra unità produttiva;
- rispetto della disposizione che vieta l’assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona.