BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI: QUANDO È LEGITTIMO

BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI: QUANDO È LEGITTIMO
Con le risposte n. 438 e n. 439 del 5 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce la soluzione al quesito formulato da due diversi contribuenti in merito alla possibilità di fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, nel caso in cui la relativa documentazione non riporti gli estremi della legge di riferimento.
IL QUESITO
La questione riguarda la disciplina dettata dall’articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019, ossia il bonus riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
L’operazione deve avvenire tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 o entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato, in acconto, almeno il 20% del costo di acquisizione. Le norme dispongono che, pena la revoca del beneficio, va conservata la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Invece, in entrambi i casi rappresentati (nel primo si tratta di acquisto, nel secondo di locazione finanziaria), i relativi documenti non menzionano la norma di riferimento.
Tuttavia, secondo gli interpellanti, tale circostanza non necessariamente comporta la perdita del beneficio, in quanto la quantificazione del bonus potrebbe comunque essere ricostruita a fine anno con appositi prospetti, nei quali inserire le fatture di acquisto, i costi sostenuti e il credito spettante.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia ribadisce, anzitutto, che i contribuenti che fruiscono del “bonus investimenti” devono conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; a tale scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono riportare il riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019.
Secondo l’Agenzia, al caso in esame possono applicarsi i chiarimenti forniti dal Mise in ambito “Nuova Sabatini”. Ne consegue che:
- la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea, determinando, in sede di controllo, la revoca della corrispondente quota di agevolazione
- per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro
- per le fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può:
– stampare il documento di spesa apponendo la scritta indelebile;
– realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate nella circolare 14/2019.
La regolarizzazione dei documenti deve avvenire, da parte dell’impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.