BONUS MOBILI: AL VIA L’ESTENSIONE

BONUS MOBILI: AL VIA L’ESTENSIONE

BONUS MOBILI: AL VIA L’ESTENSIONE

La misura agevolativa, confermata per un altro triennio, vede il massimale di spesa su cui calcolare la detrazione ridotto a 10mila euro per quest’anno, a 5mila per i due successivi

Lo sconto fiscale del 50% a favore di chi acquista mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di recupero edilizio sarà fruibile anche in relazione ai costi sostenuti negli anni 2022, 2023 e 2024. Novità pure per l’etichettatura energetica degli apparecchi agevolabili.

La disciplina applicabile alle spese sostenute lo scorso anno prevede il riconoscimento di una detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici nuovi, di classe non inferiore ad A+ , cioè privi di etichetta se non ne è stato ancora previsto l’obbligo, destinati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione avviata in data non anteriore al 1° gennaio 2020. I lavori devono essere avviati prima dell’acquisto dei beni agevolabili, ma non è necessario che le relative spese siano sostenute prima di quelle per l’arredo.

Gli interventi edilizi che potranno essere effettuati grazie al “bonus mobili” sono quelli di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti; ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ovvero da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile; manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

Lo sconto fiscale vi sarà, per quanto riguarda i mobili, per letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, divani, poltrone, credenze, comodini, materassi, apparecchi di illuminazione (non per porte, pavimentazioni, tende, tendaggi e altri complementi di arredo); relativamente agli elettrodomestici, per frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Accesso alla detrazione lo avrà anche chi ha sostenuto solo una parte delle spese per l’intervento edilizio o solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione.

Eccezione vi è qualora, le spese per la ristrutturazione sono state sostenute da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro: in tal caso il “bonus mobili” non vi sarà per entrambi.

L’agevolazione è nella misura del 50% sull’ammontare delle spese sostenute, tra le quali sono da includervi quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, fino a un tetto massimo di 16mila euro, a prescindere dal costo dell’intervento edilizio. Il perimetro così delineato concerne la sola unità abitativa, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione; in caso di lavori realizzati nel 2020 oppure iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, vanno considerate anche le spese sostenute nel 2020 per le quali si è già fruito del bonus.

La detrazione deve essere suddivisa tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Se non utilizzata in tutto o in parte, differentemente da quanto stabilito per il “bonus ristrutturazioni”, non ne è previsto il trasferimento, né in caso di decesso del contribuente (circolare 17/2015, par. 4.6) né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento edilizio; in quest’ultima ipotesi, quando cioè l’abitazione ristrutturata è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del beneficio, il contribuente può continuare a detrarre le quote non ancora utilizzate.

Il pagamento dei beni agevolabili, inclusi trasporto e montaggio, deve avvenire con bonifico bancario o postale oppure con carta di debito o credito; è escluso, pertanto, l’utilizzo di assegni e contanti. Per gli acquisti con carta di credito/debito, rileva la data del suo utilizzo riportata nella ricevuta della transazione, non quella di addebito sul conto corrente. Infine, è necessario conservare ed esibire su richiesta degli uffici fiscali: ricevuta del bonifico o, per i pagamenti con carta di credito/debito, dell’avvenuta transazione; documentazione di addebito sul conto corrente; fatture o scontrini riportanti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati

L’ammontare delle spese ammesse al beneficio che è stato fissato, per il 2022, è di 10mila euro con riferimento a ciascuna unità abitativa; nei due anni successivi (2023 e 2024), il plafond agevolabile è la metà, posizionato a quota 5mila euro.

Il bonus è riconosciuto a condizione che gli interventi di recupero edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni ammissibili, vale a dire che, per beneficiare della detrazione relativamente alle spese per mobili ed elettrodomestici sostenute nel 2022, i lavori edilizi devono essere cominciati dal 1° gennaio 2021. In altre parole, spetta sia per le spese sostenute nell’anno in cui parte la ristrutturazione sia per quelle dell’anno successivo, tenendo presente, in quest’ultimo caso, che il limite è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è già fruito della detrazione

I beni in questione, per poter beneficiare della misura agevolativa, devono appartenere a una classe non inferiore alla A per i forni, alla E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla F per i frigoriferi e i congelatori.

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