BONUS MOBILITÀ CAMPANIA: LE NUOVE ISTRUZIONI DELL’INPS

BONUS MOBILITÀ CAMPANIA: LE NUOVE ISTRUZIONI DELL’INPS

BONUS MOBILITÀ CAMPANIA: LE NUOVE ISTRUZIONI DELL’INPS

Con Circolare n. 76 del 10 maggio 2021, l’INPS ha fornito nuove istruzioni in merito all’indennità spettante ai lavoratori della Campania, che hanno cessato la mobilità ordinaria.

La legge ha riconosciuto ai lavoratori della Regione Campania, che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, un’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, a decorrere dal 14 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per una spesa massima di 23,3 milioni di euro.

A tali lavoratori, dal 1° gennaio 2021, devono essere applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Nello specifico, con la circolare n. 76 del 10 maggio 2021 l’INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione delle domande di indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa e degli ANF.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L’indennità, pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita, può essere decretata da parte della Regione Campania, per un periodo massimo compreso tra il 14 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021, in favore dei lavoratori che prestavano la propria attività lavorativa presso unità produttive site nella Regione Campania, i quali abbiano cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.

2. IMPORTO

La prestazione è pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita.

3. FLUSSO DI GESTIONE

La Regione Campania può concedere il trattamento nel limite massimo di spesa pari a 23,3 milioni di euro per gli anni 2020/2021, esclusivamente previa “verifica della disponibilità finanziaria” da parte dell’INPS.

Dovrà, quindi, essere inviata apposita richiesta alla Direzione regionale INPS della Campania, a mezzo posta elettronica certificata, con le seguenti indicazioni: 

  • data di inizio dell’indennità concessa, che dovrà al massimo decorrere dal 14 ottobre 2020;
  • data della fine dell’indennità concessa, che dovrà essere al massimo pari al 31 dicembre 2021;
  • stima del costo prevista: l’importo medio mensile dell’indennità è pari a 1.935 euro comprensivo di copertura figurativa e ANF;
  • la dichiarazione relativa all’esistenza del piano regionale con cui si individuano le politiche attive del lavoro destinate ai beneficiari dell’indennità, applicate a far data dal 1° gennaio 2021, comunicato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all’ANPAL.

Attenzione: nel caso in cui la Direzione regionale INPS della Campania riscontrasse incongruità nella documentazione ricevuta, è tenuta a richiedere le necessarie integrazioni e/o variazioni alla Regione Campania.
Il controllo sulla sostenibilità finanziaria sarà effettuato dall’Istituto seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle singole richieste.
Rimane nei poteri della Regione Campania annullare, con comunicazione a mezzo PEC, eventuali richieste di sostenibilità finanziaria che risultino non accoglibili o incomplete.

4. DECRETO DI CONCESSIONE

Ricevuta la valutazione positiva riguardo la verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’Istituto, la regione Campania potrà procedere all’emanazione del decreto di concessione del trattamento.

La trasmissione all’INPS del decreto di concessione avverrà esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo Percettori (“SIP”), utilizzando il numero di decreto convenzionale “30003”; non sarà consentito il pagamento di decreti inviati con modalità diverse.

5. CONDIZIONI

Il pagamento dell’indennità pari all’ultima mobilità ordinaria percepita è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda online di mobilità in deroga.

Attenzione: l’indennità non è compatibile con il Reddito di emergenza.
Inoltre, il beneficiario non deve trovarsi nelle seguenti condizioni:

  • essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente;
  • essere titolare di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • essere percettore dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL);
  • essere percettore di Reddito di cittadinanza o delle misure aventi finalità analoghe;
  • aver percepito o essere percettore dell’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).