BONUS RICERCA E SVILUPPO: IN GAZZETTA UFFICIALE LE NOVITÀ

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BONUS RICERCA E SVILUPPO: IN GAZZETTA UFFICIALE LE NOVITÀ

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione devono inviare una comunicazione al ministero dello Sviluppo economico. A breve, modello, contenuto, modalità e termini di trasmissione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto del 26 maggio del ministero dello Sviluppo economico – Transazione 4.0, che dà forma al rinnovato credito d’imposta R&S, ora esteso, tra l’altro, anche agli investimenti in attività di design, ideazione e realizzazione di nuovi prodotti ,  dettando i criteri per la corretta classificazione sul piano tecnico delle attività.

 Possono accedere al nuovo incentivo, riconosciuto in via automatica nella forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale.

  1. DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

La maggiore novità è rappresentata dall’ingresso delle attività più tipiche del made in Italy, cioè il design e le ideazioni estetiche.

Per queste, l’attuale quadro normativo prevede, per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019, uno sconto d’imposta in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, entro il limite massimo di 1,5 milioni di euro di spese ammissibili, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Affinché questo si possa attuare, l’articolo 4 del decreto individua, in generale, come attività agevolate, quelle finalizzate a innovare, in modo significativo, i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti); questo anche se relative a progetti predisposti in periodi d’imposta precedenti.

Inoltre, per prodotto intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
Per quanto riguarda le imprese operanti nei settori dell’abbigliamento e in quelli nei quali è previsto il rinnovo periodico dei prodotti, si ricomprendono nel bonus gli “sforzi” per la concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti, in relazione ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti.

  • INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Sconto del 6% su un importo massimo di spesa pari a 1,5 milioni di euro anche per le attività finalizzate all’innovazione tecnologica, ma se queste portano a raggiungere un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il bonus si riposiziona a quota 10%.
Le attività ricomprese nel bonus R&S, individuate dall’articolo 3 del decreto, svolte nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi precedenti, sono quelle tese alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.
Migliorie, per quanto riguarda i prodotti, riferite alle caratteristiche tecniche, ai componenti, ai materiali, al software incorporato, alla facilità d’impiego, alla semplificazione della procedura di utilizzo, alla maggiore flessibilità o ad altri elementi relativi alle prestazioni e alle funzionalità.

Per i processi, invece, il decreto chiarisce che i “perfezionamenti” devono essere relativi ai metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.

  • RICERCA E SVILUPPO

Nell’articolo 2 del decreto, naturalmente, risiedono le attività che hanno dato origine all’agevolazione e che godono ora di un credito d’imposta pari al 12% delle spese sostenute per realizzarle, con un limite massimo di 3 milioni di euro: le attività di ricerca e sviluppo.
Accedono all’agevolazione i lavori svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche se realizzano vecchi progetti, per la “ricerca fondamentale” (quella finalizzata all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico), per la “ricerca industriale” e per lo “sviluppo sperimentale”; in sostanza, sono quelle che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.

  • DOCUMENTAZIONE E TETTO SPESA

L’articolo 6, l’ultimo del decreto, contiene disposizioni comuni per tutte le categorie di attività agevolate. In particolare, si occupa della determinazione e dell’imputazione temporale delle spese ammissibili e, in alcuni casi, di documentazione.

E’ stabilito che:

  • le spese  attratte nel credito d’imposta devono essere  sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso  al 31 dicembre 2019, effettive, pertinenti e congrue;
  • in deroga alla regola generale, che per quanto riguarda l’individuazione del periodo d’imposta a decorrere dal quale è possibile l’utilizzo in compensazione del credito, le spese per la certificazione della documentazione contabile, si considerano imputabili allo stesso periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti nelle attività ammissibili. Anche per quanto riguarda la determinazione del quantum agevolato, fa riferimento in via generale all’importo che assume rilevanza in sede fiscale per il medesimo periodo d’imposta;
  • riferendosi alle spese di personale relative a dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, chiarisce che rileva la retribuzione correlata alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d’imposta agevolabile, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di lavoro fuori sede:
  • infine, precisa la corretta applicazione delle norme che prevedono la maggiorazione del 50% dell’importo ammissibile al credito d’imposta per le spese di personale giovane neo assunto. Tale tipologia di personale non deve aver compiuto il trentacinquesimo anno di età, deve essere al primo impiego (fatta eccezione per i contratti di apprendistato) e può essere assunto nel corso del periodo d’imposta agevolato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

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