BUONI PASTO ELETTRONICI: ESENTI IRPEF FINO A OTTO EURO

BUONI PASTO ELETTRONICI: ESENTI IRPEF FINO A OTTO EURO
La legge di Bilancio 2020 ha modificato i limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto, prevedendo la riduzione – da 5,29 a 4 euro giornalieri – della quota non sottoposta a tassazione dei ticket cartacei e aumentando – da 7 a 8 euro – la soglia di non imponibilità dei ticket elettronici.
L’intervento normativo ha aumentato la convenienza all’utilizzo dei buoni in formato elettronico rispetto a quelli cartacei, sia per i lavoratori sia per le aziende.
La legge di Bilancio 2020 ha modificato i limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto, rendendo più conveniente l’utilizzo dei ticket elettronici rispetto a quelli cartacei.
Il buono pasto o ticket costituisce un titolo di pagamento dal valore predeterminato che l’azienda consegna ai propri dipendenti come servizio sostitutivo della mensa aziendale.
Può essere utilizzato sia presso esercizi legittimati a somministrare alimenti o bevande (ad esempio bar e ristoranti) oppure presso esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari, convenzionati con le società emittenti.
Possono essere emessi sia sotto forma cartacea (c.d. carnet) che, sotto forma di tessere elettroniche dotate di microchip.
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020, la soglia di non imponibilità:
- per i buoni cartacei viene rideterminata da 5,29 euro a 4 euro;
- per i buoni erogati in forma elettronica viene incrementata da 7 a 8 euro.
La modifica normativa tende a premiare la maggiore affidabilità fiscale dei buoni elettronici, garantita dall’informatizzazione del processo di emissione e gestione dei titoli che ne assicurano la relativa tracciabilità.
Il regime di esenzione riguarda i redditi derivanti dalle attività lavorative che ricadono nel campo di applicazione degli articoli 49 e 50 del TUIR, ossia i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il regime di favore è assicurato se l’erogazione dei buoni pasto riguarda la generalità dei dipendenti o categorie omogenee degli stessi. La modifica si applica dal 1° gennaio 2020.
Come chiarito dal principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 6/2019, il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto previsto non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente.
L’eventuale eccedenza tra il valore facciale del buono pasto e i limiti di esenzione concorre integralmente a formare la base imponibile IRPEF del dipendente.
Inoltre, la soglia di esenzione per i buoni pasto elettronici incide anche sulla determinazione della contribuzione previdenziale.
Nel caso in cui i buoni erogati abbiano un valore facciale superiore ai predetti limiti, pertanto, l’importo imponibile ai fini IRPEF e contributivi sarà pari alla quota eccedente la soglia.