CARTELLE SOSPESE: PAGAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 30 NOVEMBRE

CARTELLE SOSPESE: PAGAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 30 NOVEMBRE

CARTELLE SOSPESE: PAGAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 30 NOVEMBRE

Il pagamento del debito arretrato e sospeso dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, entro il mese successivo, quindi entro il 30 novembre 2020 e non entro la precedente scadenza del 30 settembre.

L’ art. 99 del D.L. n. 104/2020, la cui rubrica è “Proroga riscossione coattiva” ha disposto che il termine di versamento, già modificato dai precedenti decreti,  risulta ulteriormente differito al 30 novembre 2020.

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcune indicazioni relative all’ambito applicativo della disposizione con la circolare n. 5/E del 2020, precisando che il riferimento agli accertamenti esecutivi riguarda esclusivamente quelli già affidati all’agente della riscossione.

CARTELLE

Per quanto riguarda le cartelle si deve fare riferimento a quelle i cui termini di pagamento sono scaduti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 15 ottobre; non è, dunque, rilevante la data di notifica.

PIANI DI RATEIZZAZIONE

La sospensione dei termini in esame si applica anche ai piani di rateazione in corso le cui rate scadono all’interno del medesimo arco temporale 8 marzo – 15 ottobre 2020.

Data lo stato di difficoltà economica in cui versano i contribuenti, si pone il problema di comprendere come fare fronte alle nuove cartelle che sono state notificate e i cui termini di versamento sono stati sospesi, ma solo temporaneamente.

Può, infatti, essere evitato il versamento in unica soluzione, entro la scadenza del 30 novembre prossimo, accedendo a un piano di rateazione ordinario previsto dall’art. 19 del D.P.R. n. 600/1973.

Esiste poi un’altra possibilità per evitare il versamento di tutto il debito arretrato in un’unica soluzione. Questa soluzione riguarda unicamente i contribuenti che hanno piani di rateazione in corso e si sono avvalsi della sospensione dei termini di versamento delle rate.

L’art. 154 del D.L. n. 34/2020 prevede che per i piani di rateazione pendenti alla data dell’8 marzo e per le dilazioni presentate entro il 15 ottobre 2020 si decade dal beneficio dalla rateazione nell’ipotesi di mancato pagamento di dieci rate non consecutive anziché cinque.

Quindi, se il contribuente non versasse le rate “arretrate” da marzo ad ottobre, cioè otto rate, riuscirebbe ancora a beneficiare del piano di rateazione senza che intervenga la decadenza dallo stesso. Ciò a condizione di non maturare un arretrato di dieci rate anche non consecutive.

Invece, non è possibile individuare alcuna soluzione per i contribuenti già decaduti da precedenti rateazioni. Infatti, per poter rientrare nel precedente piano o richiedere una nuova rateazione sarebbe necessario versare tutte le rate già scadute.

ROTTAMAZIONE TER E SALDO STRALCIO

Nessuna modifica invece è stata apportata ai termini di versamento della rottamazione ter e alla disciplina del saldo e stralcio. Le rate “arretrate” dovranno essere versate in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2020, senza neppure l’applicazione del termine di tolleranza di cinque giorni rispetto a questa nuova scadenza.

Lascia un commento