CFP “CITTÀ SANTUARI RELIGIOSI”: È POSSIBILE FARE DOMANDA

CFP “CITTÀ SANTUARI RELIGIOSI”: È POSSIBILE FARE DOMANDA
A partire dal 9 settembre, e fino all’8 novembre 2021, sarà possibile inviare le domande all’Agenzia delle Entrate per il riconoscimento del fondo perduto
Dal 9 settembre, e fino all’8 novembre 2021,i soggetti interessati potranno inviare le domande all’Agenzia delle Entrate peril riconoscimento del contributo a fondo perduto dedicato alle imprese e gli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi che hanno subìto un calo del fatturato a seguito della pandemia e che presentano più di 10mila abitanti, previsto dal decreto “Agosto”.
Saranno beneficiari del bonus, per un importo massimo di 150mila euro, i soggetti che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° luglio 2020.
Con il provvedimento prot. n. 230686 dell’8 settembre 2021, l’Amministrazione finanziaria ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande ed approvato il modello per accedere al beneficio. L’accredito del contributo riconosciuto avverrà sul conto corrente del beneficiario indicato nella domanda.
I dati da trasmettere tramite l’apposito modello allegato al provvedimento di oggi sono:
- il codice fiscale del richiedente, persona fisica o persona giuridica;
- il codice fiscale del legale rappresentante, nei casi in cui il soggetto è diverso dalla persona fisica ovvero nel caso di minori o interdetti;
- codice fiscale del decuius nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività;
- la partita Iva del soggetto cessato nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione l’indicazione dei ricavi o compensi dell’anno 2019;
- l’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019l’indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del Dl n. 104/2020l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, realizzati nei comuni dei santuari religiosi l’iban del conto corrente del richiedente data e firma dell’istanza;
- il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica.
A seguito delle modifiche intervenute con la legge di bilancio 2021, l’articolo 59 dello stesso Dl n. 104/2020 ha esteso il beneficio ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni dove si trovano santuari religiosi, con una popolazione superiore a 10mila abitanti e una presenza turistica di cittadini residenti in paesi esteri almeno tre volte superiore al numero dei residenti in base all’ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti; quest’ultimo requisito non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 realizzati nelle zone A di tali comuni è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 il contributo spetta anche in assenza di tale condizione.
Attenzione: i soggetti che hanno già percepito il precedente contributo, possono accedere al “contributo santuari” limitatamente ai comuni diversi da quelli indicati nella precedente istanza. Il beneficio non è cumulabile, in ogni caso, con quello previsto dal Fondo per la filiera della ristorazione.
A partire dal 9 settembre e non oltre l’8 novembre 2021 dovranno essere inoltrate le domande, tramite il modello approvato. L’invio avviene esclusivamente in modalità elettronica tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia. La domanda può essere trasmessa direttamente dal richiedente o da un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. La finestra temporale vale anche per una nuova richiesta che va a sostituire tutte quelle precedentemente inviate.
L’ammontare del contributo sarà pari ad una percentuale del 5%, 10%, 15%, a seconda dei ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, da applicare alla differenza di fatturato fra giugno 2020 e giugno 2019. L’importo riconosciuto va da un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti a un massimo di 150mila euro.