CIG COVID-19: COMPILAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA 2021

CIG COVID-19: COMPILAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA 2021

CIG COVID-19: COMPILAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA 2021

Nella certificazione dei redditi corrisposti nel periodo d’imposta 2020, quindi modello CU 2021, bisogna prestare attenzione ad alcuni campi previsti appositamente per i soggetti che hanno fatto ricorso alle integrazioni salariali, messe a disposizione per far fronte alla crisi creata dalla pandemia.

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Innanzitutto è bene ricordare che il decreto legge n. 3/2020 ha disciplinato l’abrogazione del bonus Renzi e l’istituzione del Trattamento Integrativo al Reddito, accomunati dalla particolarità di non poter essere riconosciuti ai lavoratori “incapienti”. 

Il decreto in questione, però, è stato pubblicato prima della pandemia, cioè prima che i datori di lavoro facessero ampio ricorso agli ammortizzatori sociali emergenziali; di conseguenza, se da un lato hanno permesso di mantenere in vita il posto di lavoro, hanno comunque determinato una generalizzata diminuzione del reddito imponibile dei lavoratori per l’anno 2020.

Il legislatore è quindi intervenuto per neutralizzare gli effetti negativi della riduzione del reddito grazie all’articolo 128 del decreto Rilancio.In particolare, per l’anno d’imposta 2020, il bonus Renzi ed il T.I.R. spettano anche in caso di incapienza, qualora ciò si verifichi per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto “Cura Italia” e nelle successive integrazioni e modificazioni.

L’ambito di applicazione di questa “clausola di salvaguardia” è stato approfondito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E del 14 dicembre 2020 che ha chiarito che, qualora il reddito da lavoro dipendente risulti “incapiente” per effetto dell’intervento degli ammortizzatori sociali in modo tale che l’imposta lorda risulti pari o inferiore alle detrazioni da lavoro dipendente, non consentendo quindi l’erogazione né del Bonus Renzi né del T.I.R., il datore di lavoro è tenuto, per il riconoscimento della riduzione del cuneo fiscale, a sommare al reddito effettivamente percepito la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata al lavoratore qualora non fosse stato destinatario delle integrazioni salariali introdotte per far fronte all’emergenza da Covid-19.

Tale operazione deve risultare all’interno della Certificazione Unica.

2. COME COMPILARE LA CU 2021

Il modello CU 2021 ha previsto un’apposita sezione denominata “Clausola di salvaguardia” che il datore di lavoro è tenuto a compilare qualora in sede di conguaglio abbia eseguito l’operazione.

Nello specifico il sostituto d’imposta andrà valorizzare i punti:

  • 478 barrandolo in tutti quei casi in cui ha posto in essere tale operazione;
  • 479 indicando il reddito effettivamente percepito;
  • 480 indicando il reddito contrattuale che il lavoratore avrebbe percepito in via ordinaria se non fosse stato destinatario degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19.

Attenzione: la compilazione del punto 479 non sembrerebbe comportare particolari difficoltà: essa corrispondente alla somma dei punti 1 e 2 del modello.
Molti dubbi sta generando la compilazione della casella 480, che dovrebbe essere riservata ai soli lavoratori incapienti e fruitori delle prestazioni emergenziali e non a tutta la indistinta platea dei lavoratori. 
Dalla lettura delle “Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della CU” si evince che la sua compilazione è obbligatoria in presenza della casella 478 barrata: la formulazione non esclude la possibilità di compilarla comunque, ma se così fosse si tratterebbe di una soluzione priva di logica.
Sempre ai fini della compilazione della casella 480, resta irrisolta la questione di quali ammortizzatori sociali possono essere considerati rilevanti a questo fine.
In definitiva, al di là dei vari dubbi interpretativi, la somma dei punti 479 e 480 risulta essere il reddito teorico per mezzo del quale il sostituto d’imposta ha riconosciuto ed erogato il Bonus Renzi e il T.I.R., valorizzati rispettivamente ai punti 392 e 401.

3. PAGAMENTO DIRETTO 

In tutti i casi in cui sia stato previsto il pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’INPS ovvero dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, è opportuno che il datore di lavoro fornisca una apposita comunicazione mediante la sezione “Annotazioni”.

Potrebbe essere utile ricordare al percipiente che in caso di erogazioni dirette di CIG o di altri ammortizzatori sociali nel corso del 2020, l’interessato deve preoccuparsi di ricevere la CU 2021, spedita direttamente dall’ente erogante la prestazione a sostegno del reddito percepita oppure “scaricandola” dal relativo portale internet.

Attenzione: queste informazioni sono molto importanti per i lavoratori, che potrebbero non considerare con dovuta attenzione che la certificazione delle prestazioni a sostegno del reddito erogate in maniera diretta è rilevante ai fini della presentazione del modello 730/ Redditi PF, e che questa situazione comporterà l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

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