CIG GRATUITA PER ALTRE 6 SETTIMANE: MISURE E DESTINATARI

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Con il Decreto Ristori sono state fornite, nuove disposizioni riguardanti la proroga degli ammortizzatori sociali COVID che ci hanno accompagnato durante questo anno.

L’articolo 12 del Decreto Ristori non contiene una semplice proroga della precedente, contenuta nel decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), ma presenta aspetti e criticità diverse.

Vediamo i punti essenziali della norma.

ESTENSIONI DEI PERIODO SALARIALE E DATE

1) La prima estensione è prevista dall’introduzione un ulteriore periodo di integrazione salariale COVID-19 pari a 6 settimane di CIGO, assegno ordinario di FIS o Cassa in deroga che potrà essere collocato dai datori di lavoro interessati nel periodo intercorrente tra il 16 novembre ed il prossimo 31 gennaio.

Chi chiederà l’intervento a partire dal 16 novembre, pur avendo ancora la possibilità di utilizzare parte delle 18 settimane previste dal decreto Agosto, andrà ad erodere il pacchetto delle 6 settimane ulteriori; tale data riguarda, da vicino, quei datori di lavoro che, senza soluzione di continuità, hanno utilizzato l’ammortizzatore COVID-19 a partire dal 13 luglio e che, appunto, avranno “consumato” tutto il pacchetto a loro disposizione il 15 novembre. Qualora ne abbiano una necessità ulteriore potranno aggrapparsi alle 6 settimane che, fruite in modo continuativo, consentiranno di arrivare al 31 dicembre.

2) La seconda concerne il periodo complessivo di copertura: essendo la data ultima fissata al 31 gennaio (11 settimane a partire dal 16 novembre) il periodo complessivo, ad oggi, copre poco più della metà delle settimane totali.

3) La terza riguarda l’ambito di applicazione correlato alla data di assunzione dei lavoratori: i decreti Cura Italia e Rilancio le avevano indicate, il decreto Agosto non lo aveva fatto ma l’INPS, in via amministrativa, aveva proceduto ad individuarla con quella del 13 luglio, giorno di “spartiacque” tra la nuova e la vecchia disciplina integrativa. Anche il decreto Ristori non ha indicato la data e, probabilmente, anche questa volta, l’Istituto provvederà ad individuarla: senza che con ciò ci si possa sentire investiti di capacità divinatorie, si può pensare che la stessa possa essere quella della pubblicazione del DPCM che ha ridotto o sospeso alcune attività (24 ottobre) o, più probabilmente, il 28 ottobre data di pubblicazione del Decreto Legge.

4) La quarta impone una riflessione sulle imprese destinatarie. I datori di lavoro che hanno già fatto ricorso all’ammortizzatore per la pandemia, potranno accedere alle 6 settimane soltanto se avranno avuto autorizzate le seconde 9 settimane del pacchetto delle 18 e soltanto, decorso il periodo che risulta autorizzato che è quello per il quale, a determinate condizioni, sussiste l’obbligo di versare un contributo addizionale che resta confermato con le stesse modalità. Una via di favore è riservata alle aziende interessate dal DPCM del 24 ottobre: potranno chiedere le 6 settimane, a partire dal 16 novembre, pur se non hanno richiesto completamente le 18 settimane previste dal D.L. n. 104 e, soprattutto, non saranno tenute a versare alcun contributo addizionale.

TERMINI E MODALITÀ PER LE DOMANDE

Le istanze che vanno precedute dalla informativa, consultazione ed esame congiunto, con le organizzazioni sindacali e se necessario (CIG in deroga per imprese con più di 5 dipendenti) dall’accordo, devono essere inoltrate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario.

Il comma 6 stabilisce che in caso di pagamento diretto delle prestazioni, i dati necessari per lo stesso o il saldo delle integrazioni devono essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato l’intervento integrativo o, se più favorevole, entro i 30 giorni successivi all’emanazione del provvedimento, con lo spostamento al 27 novembre (30 giorni dal 28 ottobre, data di entrata in vigore del D.L. n. 137), se tale data è posteriore a quella del primo periodo. I termini hanno natura decadenziale: ciò comporta che i pagamenti e gli oneri connessi restano a carico del datore inadempiente.

Il comma 7, parlando della proroga al 31 ottobre dei termini riferiti sia alle istanze di cassa che alla presentazione degli SR41, con scadenza settembre, contiene un altro refuso (probabilmente, frutto di “copia e incolla” e di mancate riletture del testo) in quanto il differimento si riferisce alle sole domande le cui scadenza si collocano tra il 1° ed il 10 settembre (date che non sembrano avere alcun significato).

Il comma 8 ricorda che i Fondi bilaterali alternativi ex del D.L.vo n. 148/2015 assicurano il pagamento dell’assegno ordinario con le medesime modalità stabilite per gli altri ammortizzatori e che, con appositi Decreti Ministeriali “concertati”, avranno a disposizione le dotazioni economiche previste dalla norma.