CIG IN DEROGA PER COVID-19: ECCO LE REGOLE DELLA CASSA

CIG IN DEROGA COVID-19: ECCO LE REGOLE
Le nuove misure straordinarie per la Cassa Integrazione in Deroga COVID-19 si inseriscono all’interno del decreto “Cura Italia”, il cui obiettivo generale è il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e il sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese.
Le nuove misure straordinarie relative alla CIGD prevedono che l’utilizzo di tale strumento sia consentito anche dalle attività che contano meno di 6 dipendenti, previa domanda all’INPS a partire dal 1° aprile 2020.
Infatti, è stata stipulata una convenzione tra imprese e sindacati, associazioni bancarie e il ministero del lavoro, che consente agli istituti di credito di anticipare la CIGD; l’operazione deve essere a costo zero per i lavoratori e sono le banche stesse ad anticipare le somme per i sussidi, e gli stessi istituiti di credito verranno poi rimborsati in seguito direttamente dall’INPS..
Inoltre, il Decreto Liquidità dell’8 aprile sancisce l’estensione della Cassa Integrazione Ordinaria e in Deroga, e dell’assegno ordinario Cura Italia, anche ai lavoratori assunti tra febbraio e marzo 2020, nonché l’esenzione da marca da bollo per i procedimenti di integrazione salariale.
IL CALCOLO
In merito alla retribuzione spettante al lavoratore l’indennità corrisposta è pari all’80% della stessa, inclusi eventuali ratei di mensilità aggiuntive che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le ore zero e il tetto massimo contrattuale; l’importo della prestazione, in ogni caso, non può eccedere un limite massimo mensile stabilito con cadenza annuale.
PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIE
Va specificato comunque che un dipendente può continuare a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, senza per questo perdere il diritto all’indennità, purché tale prestazione non superi il limite massimo annuale.
In ogni caso, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS le eventuali prestazioni retribuite: la mancata comunicazione di tali attività infatti può comportare che egli decada dal diritto di integrazione salariale.
POLITICHE ATTIVE
Sebbene i lavoratori che percepiscono l’indennità non sono soggetti né a costi né ad interessi, il mantenimento delle somme della Cassa Integrazione in Deroga prevede necessariamente la partecipazione alle politiche attive: infatti, nel caso di mancata partecipazione ai corsi della regione o alle politiche attive del centro dell’impiego, si incorre nel decadimento del diritto di indennità di cassa integrazione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
In merito alla presentazione delle domande, per accedere alla Cassa Integrazione in Deroga devono essere presentate all’INPS entro venti giorni dalla data in cui sono state sospese le attività o è stato ridotto l’orario di lavoro di un’azienda; a tale richiesta va allegato il verbale dell’accordo sindacale e naturalmente l’elenco dei dipendenti interessati.
Si specifica che, per le aziende la cui unità produttiva è concentrata presso un’unica sede o regione, la domanda di Cassa Integrazione in Deroga può essere presentata via internet attraverso il servizio dedicato sul sito dell’INPS, compilando il modello predisposto; mentre per le aziende la cui unità produttiva è dislocata in più regioni o province autonome, la domanda di CIGD va presentata dall’azienda al ministero del lavoro e delle politiche sociali.