CIRCOLARE N°152 DEL 14 OTTOBRE: CONTRIBUTI RESTITUITI A CHI GLI HA VERSATI INDEBITAMENTE

CIRCOLARE N°152 DEL 14 OTTOBRE: CONTRIBUTI RESTITUITI A CHI GLI HA VERSATI INDEBITAMENTE
Con la presente circolare, n. 152/2021, vengono forniti chiarimenti in merito alla restituzione dei contributi che coltivatori diretti, mezzadri e coloni hanno versato indebitamente.
Dalla disposizione n°613, articolo 12, primo comma, del 1966 emerge che la contribuzione indebitamente versata e le prestazioni previdenziali in nessun caso possono essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali spettanti ai predetti lavoratori autonomi.
Pertanto il contribuente ha diritto alla ripetizione della somma indebitamente versata con l’unica eccezione relativa alla sussistenza del dolo, la quale impedisce la restituzione di quanto versato.
Quindi, il diritto al rimborso è soggetto al termine di prescrizione decennale stabilito dall’articolo 2946 c.c., valido dalla data nella quale è stato effettuato il versamento della contribuzione non dovuta.
Inoltre, tale contribuzione non ha validità ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa, perché non costituisce contribuzione utile per l’erogazione delle prestazioni previdenziali.
Per quanto riguarda le domande di rimborso presentate dai contribuenti, saranno le Strutture territoriali ad occuparsi della restituzione degli importi per i quali non sia intervenuta la prescrizione decennale, il cui termine entra in vigore dalla data nella quale sono stati effettuati i sopraccitati versamenti.