COMPARTO TURISMO: GLI INVESTIMENTI STANNO ARRIVANDO

COMPARTO TURISMO: GLI INVESTIMENTI STANNO ARRIVANDO
Con DL n. 152/2021 (“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6 novembre in favore del comparto turismo, sono stati messi a disposizione 98 milioni di euro per “premiare” gli investimenti effettuati a decorrere dal 7 novembre, data di entrata in vigore della norma agevolativa, fino al 31 dicembre 2024, effettuati dagli operatori del settore.
Viene istituito un nuovo credito d’imposta, nella misura del 50%, per le spese di sviluppo digitale sostenute dalle agenzie di viaggio e dai tour operator, fino all’importo massimo complessivo di 25mila euro.
Tale misura potrà essere utilizzata in compensazione o ceduta ad altri soggetti.
A chi spetta e per cosa?
Destinatari del contributo sono gli operatori economici che esercitano le attività contraddistinte dai codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12, cioè le agenzie di viaggio e i tour operator.
Per carpire quali siano le spese ammissibili, si rinvia all’articolo 9, commi 2 e 2-bis, Dl n. 83/2014. Nel dettaglio, i costi che danno diritto al credito d’imposta sono: impianti wi-fi; siti web ottimizzati per il servizio di navigazione su rete mobile; programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti; spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare online servizi e pernottamenti turistici; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; formazione del titolare o del personale dipendente in riferimento alle attività elencate.
Quali i limiti da rispettare?
Il credito è pari al 50% delle spese sostenute fino a tutto il 2024, entro l’importo massimo complessivo di 25mila euro e nel rispetto del limite delle risorse stanziate: 18 milioni di euro per il 2022; 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024; 60 milioni per il 2025.
Un decreto interministeriale si attende entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Dl 152/2021, al fine di individuare le modalità attuative, anche per evitare che venga superato il plafond di fondi a disposizione.
Caratteristiche e utilizzo
Il “bonus digitalizzazione” può essere sfruttato in compensazione mediante modello F24, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; in caso contrario, l’operazione di versamento sarà rifiutata. La fruizione può avvenire a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati e non trovano applicazione i limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta (articolo 34, comma 1, legge n. 388/2000 e articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007).
Il credito può anche essere oggetto di cessione, in tutto o in parte, con facoltà di successivo passaggio a ulteriori soggetti, banche e altri intermediari finanziari compresi.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).