CONGEDI PER LAVORATORI GENITORI E SMART WORKING: ECCO LE NOVITÀ

CONGEDI PER LAVORATORI GENITORI E SMART WORKING: ECCO LE NOVITÀ

CONGEDI PER LAVORATORI GENITORI E SMART WORKING: ECCO LE NOVITÀ 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 6 maggio 2021, n. 61. In sede di conversione, sono state apportate modifiche al D.L. 13 marzo 2021, n. 30 sia in tema di congedi per i genitori lavoratori dipendenti, sia di smart working.

Nello specifico, le novità introdotte in sede di conversione, riguardano:

1) la possibilità per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in smart working per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza o dell’attività educativa in presenza, oltre che in caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio o per la durata della quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto;

2) la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in smart working, riconosciuta a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali, in tutti i casi previsti dall’art. 2, comma 1, nonché nell’ipotesi in cui figli frequentino centri diurni a carattere  assistenziale dei quali sia disposta la chiusura;

3) la possibilità per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, di astenersi dal lavoro nei casi in cui la prestazione non possa essere svolta in modalità agile, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza o dell’attività educativa in presenza, oltre che in caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio o per la durata della quarantena.
Lo stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, a prescindere dall’età del figlio, in caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio, per la durata della quarantena oppure per sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza nonché per chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale;

4) il lavoratore che svolge l’attività in smart working, al quale è riconosciuto il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Inoltre, si prevede che l’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Attenzione: le misure previste a tutela dei genitori lavoratori, come modificate in sede di conversione, saranno applicate fino al 30 giugno 2021.