CONGEDO COVID-19: AGGIORNATE PROCEDURE E ISTRUZIONI

CONGEDO COVID-19: AGGIORNATE PROCEDURE E ISTRUZIONI
Via libera dell’INPS agli aggiornamenti procedurali ed alle istruzioni operative, per le novità contenute nel Decreto Rilancio. Con il messaggio 21 maggio 2020, n. 2110 l’Istituto comunica di aver aggiornato le procedure e ricorda alcuni aspetti principali.
Estese le agevolazioni in materia di congedo parentale straordinario e di bonus baby-sitting, elevando nel primo caso da 15 a 30 i giorni previsti per i lavoratori dipendenti del settore privato, usufruibili in riferimento a periodi fino al 31 luglio 2020, mentre il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby-sitting viene elevato a 1.200 euro – con la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
L’INPS precisa che la domanda di congedo COVID-19 può essere presentata per un massimo complessivo di 30 giorni, per il periodo dal 5 marzo e fino al 31 luglio ed in via del tutto eccezionale, può riferirsi a periodi antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.
LAVORATORI DIPENDENTI
I lavoratori dipendenti che hanno già presentato domanda di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale prima del 29 marzo 2020, per periodi all’interno dell’arco temporale che va dal 5 marzo al 31 luglio, non devono presentare domanda di Congedo COVID-19, in quanto tali periodi di astensione sono convertiti d’ufficio (fino ad un massimo di 30 giorni) in congedo COVID-19.
Mentre dal 29 marzo in poi, per poter fruire di congedo COVID-19, è necessario presentare l’apposita domanda, anche qualora l’interessato già abbia effettuato una richiesta di congedo parentale.
LAVORATORI AUTONOMI
Per i lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata, eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo, anche se ricadenti nel periodo dal 5 marzo al 31 luglio, non potranno essere trasformati d’ufficio nel congedo COVID-19 e tutti i periodi richiesti in domanda resteranno disciplinati e considerati come congedo parentale.
Chi ha presentato domanda di congedo parentale tra il 17 ed il 29 marzo per i periodi all’interno dell’arco temporale che va dal 5 marzo al 31 luglio, non deve presentare domanda di congedo COVID-19, in quanto tali periodi di astensione sono trasformati d’ufficio (fino ad un massimo di 30 giorni) in congedo COVID-19.
Mentre dal 29 marzo in poi, per poter fruire di congedo COVID-19, è necessario presentare l’apposita domanda, anche qualora l’interessato abbia già effettuato una richiesta di congedo parentale (per periodi di fruizione ricadenti tra il 5 marzo ed il 31 luglio) nei periodi di attesa della proroga della misura.