CONGEDO COVID-19: ECCO LE ISTRUZIONI OPERATIVE

CONGEDO COVID-19: ECCO LE ISTRUZIONI OPERATIVE
Con la circolare n. 99 del 3 settembre 2020 l’INPS fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo Covid-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992.
La legge 17 luglio 2020, n. 77 ha esteso il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 fino al 31 agosto 2020 superando, quindi, il precedente limite temporale del 31 luglio 2020.
La stessa legge ha anche chiarito che il congedo stesso deve essere fruito in modalità alternata tra i genitori lavoratori conviventi, confermando quindi le indicazioni già fornite dall’INPS sulla possibilità per i genitori, anche conviventi, di alternarsi nella fruizione del congedo Covid-19, per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.
Tali modifiche interessano tutte le categorie lavorative a cui è destinato il congedo Covid-19, ossia i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata ed i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Rimangono inoltre confermate le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 per cui, i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata , iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, possono fruire del congedo Covid-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, anche oltre il limite di 12 anni.
A seguito dell’ampliamento del periodo di fruizione del congedo, la conversione/trasformazione interessa le domande aventi ad oggetto periodi compresi tra il 5 marzo ed il 31 agosto 2020.
MODALITÀ ORARIA
La legge n. 77/2020 ha inoltre introdotto la possibilità di fruire del congedo Covid-19 in modalità oraria; la novella riguarda solamente i lavoratori dipendenti e non anche i lavoratori autonomi o gli iscritti alla Gestione separata, ed interessa le domande aventi ad oggetto la fruizione di congedo Covid-19 in modalità oraria nel periodo dal 19 luglio 2020.
Le domande possono avere ad oggetto fruizioni di congedo Covid-19 in modalità oraria effettuate antecedentemente alla data di presentazione delle stesse, purché relative a periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato; in ogni caso, il congedo Covid-19 rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.
Il congedo Covid-19 in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che il congedo Covid-19 orario è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, di congedo Covid-19 giornaliero da parte dell’altro genitore.
Sono invece compatibili due richieste di congedo Covid-19 in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano.
La domanda di congedo Covid-19 in modalità oraria deve essere presentata in modalità telematica, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione “Covid-19”.
DENUNCE CONTRIBUTIVE
Sono stati introdotti i seguenti nuovi codici evento riferiti espressamente alla fruizione oraria dei congedi Covid-19:
- MV0 : assenza oraria riferita a figli di età non superiore a dodici anni;
- YMV1: assenza oraria priva di limite di età, riferita a figli con disabilità in situazione di gravità accertata.
Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a motivo dell’assenza.
Per entrambi gli eventi è prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, in cui va precisato il codice fiscale del soggetto per cui si fruisce il congedo.
Trattandosi di eventi orari, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.
Sono stati introdotti nuovi codici evento riferiti espressamente alla fruizione oraria dei congedi Covid-19:
- 38: congedo parentale (figli di età non superiore a dodici anni) per emergenza Covid-19 in fruizione oraria per i dipendenti delle aziende di cui all’articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
- 36: congedo parentale per figlio disabile per emergenza Covid-19 in fruizione oraria per i dipendenti delle aziende di cui all’articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Le modalità di fruizione del congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Quindi, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo Covid-19 all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, anche riguardo al termine del periodo di fruizione.
Si ribadisce che i trattamenti economici in questione, costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono, quindi, imponibili ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della gestione ENPDEP (Assicurazione sociale Vita), mentre il riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all’articolo 23 del decreto-legge citato riguarderà la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel mese di riferimento.
Per la compilazione delle denunce contributive (Lista PosPa) per le Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap si precisa quanto segue.
A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 77/2020 in ordine alla possibilità di fruire del congedo Covid-19 in modalità oraria, sono stati introdotti due nuovi codici evento, da dichiarare utilizzando l’elemento V1 Causale 7 CMU 8 tramite i seguenti Tipo Servizio:
- 18: congedo parentale (figli di età non superiore a dodici anni) per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche per emergenza Covid-19 in fruizione oraria;
- 19: congedo parentale per figlio disabile per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche per emergenza Covid-19 in fruizione oraria.