CONGEDO DI MATERNITÀ DOPO IL PARTO, ARRIVANO I CHIARIMENTI INPS

CONGEDO DI MATERNITÀ DOPO IL PARTO, ARRIVANO I CHIARIMENTI INPS

CONGEDO DI MATERNITÀ DOPO IL PARTO, ARRIVANO I CHIARIMENTI INPS

Con la circolare n. 148 del 12 dicembre 2019, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative per la fruizione dei cinque mesi di congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo l’evento del parto. Il congedo spetta alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore privato.

  • In merito, l’articolo 16 del D.lgs n. 151/2001 vieta di far lavorare le donne:
    • se il parto avviene oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
    • durante i tre mesi dopo il parto
    • durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.

Questi giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza e in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici possono ricominciare l’attività lavorativa inviando un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro e presentando un attestato medico che accerti la buona condizione di salute. Le lavoratrici gestanti hanno la facoltà di fruire di tutti i cinque mesi di congedo di maternità a partire dal giorno successivo al parto.

Per poter esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto è necessario che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente, attestino che il ritorno al lavoro non procura pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro. La documentazione sanitaria deve essere ottenuta dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza.

Le certificazioni che conterranno solo il riferimento alla data presunta del parto, attestando anche l’assenza di pregiudizio alla salute, saranno ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto.

In caso di parto prematuro, il congedo di maternità ricompre anche i giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l’inizio dei due mesi ante partum. Non è possibile sospendere e rinviare il congedo di maternità per il ricovero del minore in una struttura pubblica o privata, in quanto non consentirebbe di rispettare il limite temporale dei cinque mesi entro cui fruire del congedo di maternità.

La lavoratrice gestante può comunque scegliere, nel corso dell’ottavo mese, di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto. Resta fermo l’obbligo di presentare la documentazione sanitaria necessaria. L’interruzione della flessibilità – volontaria o per fatti sopravvenuti – determina l’inizio del congedo di maternità e prevede l’impossibilità per la lavoratrice di esercitare l’opzione di fruire del congedo di maternità dopo il parto.

L’interdizione dal lavoro, per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose aggravate dallo stato di gravidanza, è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto. L’interdizione dal lavoro può avvenire anche per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.

Le lavoratrici che all’inizio del periodo di congedo di maternità non prestino attività lavorativa, ma alle quali sia riconosciuto il diritto all’indennità di maternità non possono avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto.

La facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto è condizionata alla documentazione medica che attesti la mancanza di pregiudizio alla salute della gestante o del nascituro. Quindi l’insorgere di un periodo di malattia prima dell’evento del parto comporta l’impossibilità di avvalersi dell’opzione. Il certificato di malattia eventualmente prodotto non avrà alcun effetto ai fini della tutela previdenziale della malattia.

Quindi ciò significa che dal giorno di insorgenza dell’evento morboso, la lavoratrice gestante inizia il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

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